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DELLA PROPRIETA', DEL POSSESSO, DELLA DETENZIONE:

Andare in basso

DELLA PROPRIETA', DEL POSSESSO, DELLA DETENZIONE: Empty DELLA PROPRIETA', DEL POSSESSO, DELLA DETENZIONE:

Messaggio Da Cristiano Ferrari Mer Dic 28, 2011 9:36 am

Massimo Riva ha scritto:DELLA PROPRIETA', DEL POSSESSO, DELLA DETENZIONE:
Allevare Indigeni, Esotici, Ibridi, all’inizio del terzo Millennio

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Testo: Dr. Sebastiano Paternò


Introduzione
Si intende dare un contributo interpretativo ed un aiuto concreto a quanti:
- iniziano ad allevare Indigeni, Esotici ed anche Ibridi;
- intendono aumentare con nuove specie, soggette a tutela, gli esemplari presenti nel proprio allevamento.
Ciò nella convinzione che questi tipi di Uccelli, se correttamente e legalmente allevati possano dare un aiuto rilevante alle Esposizioni ornitologiche, che in questi ultimi anni stanno attraversando una fase di stanca ed apatia.
Allevare facilmente, senza troppi impedimenti, significherebbe capovolgere la situazione attuale e invece di assistere a Esposizioni con diverse migliaia di canarini di colore, altrettante numerose presenze di canarini di posizione e solo poche decine di Indigeni, si assisterebbe proprio ad un vero boom espositivo di avifauna indigena, esotica e di conseguenza ibrida. Attualmente tali uccelli sono cinti da inutili lacci e laccioli, e sovente capita di sentire neofiti che, lamentando i tanti e tali adempimenti iniziali, a volte inutili, abbandonano subito l’iniziativa.
Senza voler essere facili profeti, l’avifauna indigena, esotica, ibrida, rappresenta il futuro. Non possiamo quindi non guardare al domani. Con ottimismo.
Tenteremo di dare chiarimenti, di aiutare chi chiede lumi, di interpretare correttamente, non dall’alto di una cattedra, ma seduti nello stesso banco, dal quale, a nostra volta chiederemo come stiamo chiedendo, quali improprie incombenze possano essere, per un allevatore che intende riprodurre poche coppie di Cardellini sul balcone verandato di casa, richieste di fogli catastali, autorizzazioni edilizie, abitabilità, certificati di proprietà ed altre astruserie.
Lo scopo finale e la dirittura d’arrivo, per noi sarà sempre lo sviluppo dell’Avicultura, intesa proprio nel senso ampio e duplice della parola “coltura degli uccelli” e “cultura degli uccelli”.
A chi non è pratico, di carte, leggi, domande, forniremo i fac-simili della modulistica da compilare e a quali Enti presentarla; a chi ancora, pigro o apatico, preferisce attendere come un pullus, a becco aperto l’imbecco, forniremo il sito di una grande Società di Servizi che, in tutta Italia, agirà per l’interessato col semplice rimborso delle spese vive sostenute.
Con l’augurio che questo scritto possa essere realmente d’aiuto agli allevatori, riteniamo utile suddividerlo in tre parti. Motivi di spazio ci obbligano ad essere particolarmente concisi.
La prima parte tratterà di Legislazione e di come essa si sia evoluta nel tempo; la seconda cercherà di interpretare la Norma; la terza fornirà esempi pratici di domande compilate per ottenere finalmente l’Autorizzazione.

Evoluzione della legislazione ambientale.
In principio erano solo Due Tavole.
Due tavole con pochi precetti. Soltanto dieci comandamenti.
Regolavano tutto: la sottomissione all’Onnipotente, il rispetto per i genitori, per la verità, per la proprietà, per la donna.
Bastavano.
La società di quel tempo era semplice, eravamo agli albori. L’ambiente era ancora trascurato, considerato ostile.
Arrivò poi il Libro dei libri con l’uomo ancora dominatore sulla natura. I rapporti, nel frattempo, divenivano sempre più complessi, i gruppi sociali progredivano, si frazionavano, nascevano sempre nuovi problemi, s’imponevano accurate analisi e norme comportamentali precise, cominciavano le complicazioni.
Venne il poderoso corpus del Diritto Romano su cui, ancora oggi, si fonda la complessa e pignola legislazione occidentale.
Le accurate leggi che si sono succedute, hanno tenuto conto dell’evolversi dei rapporti umani e di quelli che l’uomo instaura con l’ambiente che lo circonda.
La concezione giudaico-cristiana, con l’uomo al centro e dominante su cose e animali, continuò ad influenzare, ma andò via via modificandosi con l’apporto induista-orientale, dell’uomo sacro quanto gli animali, con gli animali degni compagni di viaggio, con la questione se gli animali potessero avere un’anima, per giungere infine ai giorni nostri ai cimiteri per animali.
Per cui l’ambiente e le “cose mobili” in esso presenti hanno avuto sempre una attenzione particolare e per restare nella concezione iniziale, latina, prettamente occidentale, si cominciò innescando il concetto di Res nullius, col quale si intendeva esprimere il principio che le cose che non avevano un proprietario potevano liberamente essere acquisite da chicchessia. Questo concetto ha regolato da sempre l’acquisizione di piante e animali che non avevano proprietari.
Dopo gli anni cinquanta del secolo appena passato, in America ed in Europa, movimenti a difesa dell’ambiente, della flora e della fauna, hanno contribuito a dare maggiore impulso, in termini protezionistici, alla modifica di quel concetto. Cominciò a maturare il nuovo pensiero di Res communitatis ovvero che quelle stesse cose che prima non avevano un proprietario, con nessuno a vantare diritti, potevano essere considerate invece bene collettivo, di tutti, della intera comunità.
La legislazione ambientale, prima in Inghilterra e nelle Nazioni nord-europee, poi negli Stati meridionali da sempre meno sensibili ai problemi naturalistici, si è assestata su questa nuova corrente di pensiero.
Attualmente tutti gli appartenenti all’avifauna selvatica europea (Indigeni) sono da considerare Patrimonio della Collettività. Tutto ciò che non e’ Indigeno diventa Esotico.
Le Leggi che sanciscono questi principi vanno ricercate:
- nelle disposizioni dettate dalla UE, a livello
comunitario ed europeo;
- nelle legislazioni nazionali;
- nelle leggi regionali, emanate sulla direttiva nazionale.
Non e’ compito di questo scritto analizzare i comportamenti dei nostri vicini europei. Diremo subito e solo che stanno meglio di noi; alcune nazioni poi hanno allentato o annullato le maglie restrittive per i più comuni e numerosi uccelli d’allevamento, ammettendone il possesso, l’esposizione, ecc. con la sola documentazione di legittima provenienza domestica (Regno Unito, Olanda).

La nostra Legge Nazionale, quella che ci permette di allevare uccelli domestici, identici a quelli che comunemente possono essere anche osservati, selvatici, sul nostro territorio e’ la n.157 dell’11 febbraio 1992.
Già anni addietro, nel 1988, in un articolo preparato per Italia Ornitologica, titolato “Da Scilla a Cariddi” fummo profetici.
Sono stati i diversi passati Consigli Federali, succedutisi nel tempo a non afferrare il vero senso dei cambiamenti e a centrare la questione.
Si insisteva a volere la FOI attaccata al carro del Ministero dello Sport, da affiliare al CONI. Del resto si diceva, ogni Mostra era una gara, ogni Esposizione alla fine presentava dei vincitori da premiare. Le gare, da sempre, andavano viste come una competizione sportiva. Si gareggiava e si gareggia. Si pensava e si ragionava da canaricoltori.
Fu questo tipo di ragionamento che ci portò fuori tema per decenni, ritardando lo sviluppo di un intero comparto.
Da considerare che nella nostra Federazione i soli settori interessati dalle restrizioni erano e sono gli Indigeni, gli Esotici, gli Ibridi, gli Ondulati e Psittacidi. Proprio quelle poche decine di esemplari che ancora oggi sono palesemente in sofferenza espositiva.
I tempi sono migliorati, adesso trattiamo, come era d’obbligo, col Ministero Agricoltura e Foreste. Le Leggi restrittive però sono sempre presenti ed ancora d’intralcio. Un altro prossimo bisticcio interpretativo potrebbe nascere fra il considerarsi Ente non commerciale o Onlus.
Nell’analizzare le norme che disciplinano l’allevamento degli uccelli risulta conveniente iniziare da quelle in vigore nel territorio ove si è residenti per poi, via via, allargare i concetti, e interessarsi sempre più alle norme nazionali, europee, mondiali.
Iniziamo pertanto ad osservare la Legge della Regione Sicilia, non tanto per accettare l’invito di J. Wolfang Goethe: “Senza veder la Sicilia , non ci si può fare un’idea dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto.” (Viaggio in Italia – 1786/1788) ma perché vi siamo residenti, in quel di Catania. Poi scruteremo quella Nazionale, ovvero tratteremo quelle leggi che impropriamente vengon dette “sulla detenzione”.
Il primo impatto, pertanto, lo avremo con questa orribile parola: detenzione.
E’ il nostro Codice Civile che dà adito ad usarla; nel libro terzo si ha la distinzione fra “detenzione”, “possesso”, “proprietà”.
Noi allevatori ci dobbiamo considerare “detentori”, “possessori” o “proprietari” degli uccelli che nascono, vivono e muoiono nei nostri allevamenti?
Ci vengono in aiuto alcuni articoli sui diritti reali (sulle cose). L’art. 1140 definisce “possessore” chi ha il potere sulla cosa, “detentore” chi non ha il potere sulla cosa pur avendo la cosa stessa; l’art.832 definisce “proprietario” chi ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.
Così chi “detiene” può essere temporaneamente o anche in via duratura possessore mentre non e’ proprietario, chi “possiede” può essere detentore ed anche proprietario, chi e’ “proprietario” gode e dispone della cosa pienamente senza che altri possa vantare lo stesso diritto.
Ovviamente la proprietà può essere acquisita o ceduta come anche la detenzione può mutare in possesso e proprietà.
Premesso quanto sopra si può parlare di leggi sulla detenzione di uccelli?
Siamo “detentori”?
No! Noi non “deteniamo”, siamo proprietari, pieni ed esclusivi, dei nostri uccelli, nati domestici nei nostri allevamenti!
Si potrebbe parlare di detenzione per altre fattispecie: nel caso l’allevatore, su sua richiesta, ricevesse il permesso di ospitare (detenere) uccelli selvatici provenienti, ad esempio, da un osservatorio ornitologico, a fini riproduttivi, per acquisire uccelli in linea domestica. Intendiamo dire: se una stazione ornitologica d’inanellamento, riceve da una associazione (allevatore), richiesta di poter allevare una determinata specie selvatica protetta, sempre per esempio, una coppia di Cannaiole (Acrocefalus scirpaceus). La stazione inanellante fra le tante Cannaiole inanellate potrebbe prelevare per l’Associazione richiedente quella coppia prescelta. L’associazione o l’allevatore sarebbe, in questo caso, autorizzato a “detenere” (non a esserne proprietario) quegli esemplari a scopo riproduttivo. Le nuove nascite, sarebbero di proprietà dell’Associazione (o dell’allevatore) e da quel momento si avrebbe in carico una nuova specie che col tempo (seconda-terza generazione) sarebbe a tutti gli effetti domestica ed acquisita in avicoltura. La coppia selvatica progenitrice, alla fine, potrebbe essere reimmessa in natura, con nessun danno numerico, ma solo con vantaggi per tutti (per gli allevatori che hanno in allevamento una nuova specie – per la Stazione Scientifica che oltre al compito preminente ne ha assolto uno nuovo a costo zero o vantaggiosamente da stabilire – con la Natura che ha ricevuto in restituzione quanto provvisoriamente sottratto); malauguratamente, nel programma riproduttivo, potrebbe sopravvenire la morte, ma in natura, pochi individui che inciampano non fanno danni.
Nel Galles, pochi anni addietro, circolò un Pettirosso albino; in Lombardia, nello stesso periodo, una Capinera candida incappò, per essere inanellata e rilasciata, nelle reti di un Osservatorio Ornitologico. Ebbene, con quell’abito, nell’ambiente naturale avranno fatto presto una brutta fine, mentre in un ufficiale allevamento amatoriale, sarebbero stati i capostipiti di ceppi mutati domestici.
L’art. 820, per concludere questa prima parte, disciplina poi i frutti (le nuove nascite – i parti degli animali) che provengono dalla cosa (detenuta o posseduta) e una volta separati fanno parte della proprietà.
Consiglieremmo pertanto di non parlare più di leggi sulla detenzione bensì di norme sull’allevamento di uccelli domestici. Solo per le specie selvatiche prelevate dall’ambiente naturale e concesse in allevamento ad allevatori esperti, nominativamente designati, si potrebbe parlare di detenzione e di autorizzazione a detenere e naturalmente non ci risulta che negli allevamenti amatoriali siciliani, a tutt’oggi, vi siano specie selvatiche ufficialmente catturate, regolarmente cedute e quindi detenute.

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Interpretazione ed analisi
Con questa seconda parte iniziamo il rosario di articoli che interessano il settore dell’allevamento amatoriale.
Per sgombrare subito il campo da successive confusioni (gia’ tante, dalle telefonate ed e-mail che riceviamo) diremo subito che l’argomento va’ suddiviso in due grandi aree legislative:
1) l’area regionale/nazionale/europea le cui norme obbligano chi alleva Indigeni e Ibridi (con almeno un parentale indigeno);
2) l’area CITES (mondiale) le cui disposizioni riguardano solo ed esclusivamente chi alleva Esotici, Ibridi (con almeno un parentale esotico), Pappagalli, Falchi ed altri indigeni, tutti di grossa taglia (scrupolosamente elencati in liste che prendono il nome di allegati: A – B – C - VIII).

Iniziamo dalla prima, precisando che, ogni legge regionale, avendo come direttiva, quella nazionale, che vien detta Legge Quadro, non puo’ che essere migliorativa. Il fatto che le diciannove nostre regioni abbiano legiferato autonomamente contribuendo ad una vera e propria deregulation della materia, puo’ aver creato confusione, ma basta conoscere la norma per adeguarvisi e rispettarla.
In effetti, il nostro Parlamento sta affrontando (gennaio 2003) una serie di riforme. Un vero disegno di legge sulla devolution – prevede il trasferimento alle Regioni di competenze esclusive in materia di scuola, sanita’, polizia locale – dovrebbe interessare in futuro anche questo tipo di leggi che riguardano gli ornicoltori. Entreranno in vigore nel 2003, un ramo del Parlamento ha gia’ dato l’OK, l’altro lo dara’ a breve.
Non siamo contrari: ogni regione ha un proprio patrimonio culturale da custodire gelosamente e da tramandare. In Sicilia, roccoli e brescianelle, sono sconosciuti, non sono mai esistiti; in Lombardia, in Toscana, in Friuli, nel Veneto, esiste una tradizione che si perde nei secoli. La Legge deve tener conto di queste diversita’.
Premesso che buone leggi generano corretti comportamenti e disciplinano rispettosi cittadini, considerato che ogni nuova legge abbisogna, nel tempo, modificazioni ed integrazioni, si spera almeno che tutte queste leggi regionali siano armoniche e non accada che un allevatore della Regione Basilicata, in regola con le leggi della sua Terra, esponendo in Emilia-Romagna o in Belgio, possa diventare fuorilegge, per il mancato collegamento della sua normativa con quelle altre che disciplinano
l’identica tenuta d’uccelli nel resto d’Italia ed Europa.
Senza pertanto fare confusione fra le leggi Nazionali/Regionali/Europee e la normativa CITES diciamo ancora che un allevatore (in pochi casi che vedremo) puo’ soggiacere alle disposizioni di entrambe, con doppi adempimenti, mentre nella normalita’, secondo cosa alleva, o soggiace all’una o all’altra norma.

Iniziamo dai dispositivi dell’area Nazionale/Regionale/Europea.
Interessa esclusivamente chi alleva Indigeni (Uccelli Europei).
La Legge Nazionale (Legge-quadro) ancora in vigore e’ la n.157 dell’11 febbraio 1992; da’ le direttive; tutte le leggi regionali si rifanno ad essa. Le Regioni vengono delegate ad autorizzare gli allevatori richiedenti.
Prendiamo ad esempio, per commentarla, la legge della Regione Sicilia, le restanti regioni hanno legiferato in maniera similare, rifacendosi sempre alla n.157; l’analisi di una, puo’ contribuire a capirle tutte e a comprenderne la ratio.

Laddove qualche lettore, vorra’ porre quesiti specifici, su leggi di altre Regioni, saremo pronti ad analizzarli ed interpretarli, secondo il nostro intendere, mentre ci scusiamo di non poter commentare tutte le diciannove restanti leggi regionali. Non poche pagine di una rivista basterebbero.

Entriamo pertanto nel vivo.
Gia’ il titolo: Salvaguardia della Fauna Selvatica e Disciplina dell’Attivita’ Venatoria, della Legge 1.9.1997 n.33, ci fa capire, che noi allevatori di avifauna domestica, non abbiamo una nostra specifica legge, emanata per la nostra categoria, siamo costretti a rispettare una normativa che solo all’ultimo momento s’interesso’ di allevamento (vedremo quale tipo) poiche’ nel disegno di legge del 21.5.97 prot.n.1870 non si parla per niente di allevamenti di uccelli ornamentali e di allevatori per diletto. Quel disegno andava a modificare la precedente Legge 30 marzo 1981, n.37 (sulla caccia).
La nuova legge siciliana, nella preparazione e nella stesura finale fu e resto’ sempre una norma a carattere venatorio, fino ad oggi si indirizza principalmente a tale attivita’ ed a tutti gli allevamenti che interessano tale attivita’. Tutti gli allevatori di piccoli uccelli domestici erano grandi sconosciuti. La Federazione Ornicoltori Italiani esistente per Decreto Presidenziale, sin dal 1949, molto tempo prima che altre organizzazioni similari prendessero piede, sul territorio nazionale, era, incredibilmente, una grande sconosciuta; “Italia Ornitologica” la Rivista della Federazione altrettanto ignota e assente.
Come mai, quella legge, resto’ finalizzata ai cacciatori? Perche’ anche le modifiche dell’ultimo momento, prima della pubblicazione, non furono risolutive, vennero aggiunti:
- un solo rigo al comma 2 dell’art.1: “… e delle attivita’ di allevamento, anche a scopo amatoriale”;
- un solo comma, il 9, all’art.38 “ L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l’allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all’art.17 della legge 11 febbraio 1992 n.157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sara’ normato dal disciplinare adottato dall’Assessore per l’agricoltura e le foreste …;
ben misera cosa. C’era d’attendere il disciplinare sopra menzionato, che venne in data 30.06.98 col n.2313 e pubblicato nella G.U.R.S. in data 26.09.98.

Siamo sempre più convinti che questa legge debba essere modificata. Vero e’ che nel disciplinare si legge che gli allevatori iscritti alla FOI sono autorizzati ad inanellare coi propri anelli secondo le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale; ma a parte queste poche righe non si parla più di allevatori di uccelli amatoriali ed ornamentali ma di allevatori di selvaggina. Ed e’ questo qui pro quo che ha causato enormi danni alla nostra categoria; questa norma sta portando solo incomprensioni e inutili perdite di tempo a tutti (funzionari, allevatori). Sta ritardando lo sviluppo dell’Ornicoltura.
Dalla lettura della norma appare chiarissimo che e’ diretta a disciplinare il comparto venatorio.
Si parla di avifauna selvatica, di selvaggina, di centri privati di produzione di selvaggina, di allevamenti destinati a produrre esemplari di avifauna selvatica sia allo stato naturale sia in cattivita' a fini di ripopolamento, di ettari di terreno, di certificati catastali, di atti di proprieta’ o disponibilita’. Qualcuno stara’ gia’ pensando: ma tutti questi argomenti, a noi allevatori interessano? Certamente vi saranno allevatori di Cicogne, di Fenicotteri o di Germani reali che dovranno dichiarare le enormi voliere o gli ampi spazi recintati. L’inghippo sta proprio nel fatto che anche i nostri Verdoni ancestrali domestici e gli altri più comuni Indigeni d’allevamento si presentano identici agli esemplari della avifauna selvatica in stato di naturale liberta’ nel territorio. Come fare a capire che i nostri Verdoni domestici non hanno niente a che vedere coi Verdoni presenti liberi nel territorio? Per i Germani reali, presenti nel laghetto dei giardini pubblici, e’ facile: non sono selvatiche, bensì domestiche Anatre germanate. Dobbiamo cambiare il nome ai nostri Verdoni? Chiamarli Verdonati?
Invece l’aiuto dovrebbe venire dallo stesso Legislatore, che modificando l’art.2, della Legge Siciliana, dopo:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attivita’ venatoria;
dovrebbe inserire:
d) specie domestiche, amatoriali ed ornamentali, d’allevamento, con habitus da avifauna autoctona.
Ed ancora dovrebbe:
- lasciare il maggior rigore per le specie sub a);
- accettare denunce annuali per le specie sub b), con riepilogo annuale generale per nascite, cessioni, morti, furti, ecc. Se, come prevedibile, questo tipo di allevamento avra’ maggiori proseliti, le denunce (con l’attuale obbligo) ingolferebbero i lavori dei Funzionari addetti e le tasche degli allevatori per ogni raccomandata o fax da inoltrare; per adesso il disciplinare nel fissare i termini prescrive di comunicare immediatamente furti, fughe o scomparse (anche morti?) mentre dimentica le nascite (da denunciare indirettamente laddove, in altra parte, recita: “nel caso di volatili… e’ sufficiente contrassegnare gli stessi con l’anello inamovibile…provvedendo a darne comunicazione” (alla nascita! entro? ancora immediatamente?);
- prevedere l’allevamento di tutte le specie cacciabili sub c); strana legge se permettesse che un uccello potrebbe essere cacciato, quindi ucciso, ma non allevato, anche se prelevato vivo, leggermente ferito;
- rendere totalmente libero da orpelli, l’allevamento di tutte le specie, di proprieta’ dell’allevatore, contrassegnati da anello regolamentare, sub d).
Per fare una similitudine col mondo dell’archeologia: il massimo rigore e controllo per il vaso greco, antico, prezioso ed originale. Nessuna attenzione per tutte le imitazioni che in serie si vedono dappertutto e sempre più numerosi in quanto richiesti. Quindi per tornare al nostro mondo, molta differenza fra chi alleva Martin pescatori o Gruccioni e chi si diletta con Cardellini, Verzellini che a decine di migliaia sono presenti nei nostri allevamenti e cosi comuni e numerosi anche in natura che nidificano anche nei gerani appesi ai balconi di casa e se sono da proteggere e tutelare lo si fa con una rete a maglie larghe per impedire che Gazze e Taccole possano predare i pullus. Concludiamo pertanto questa breve analisi della Legge regionale siciliana che nel complesso, per noi allevatori, non e’ una buona legge. Rappresenta un ostacolo alla coltura ed alla cultura dell’allevare e del riprodurre. Non ha subito modificazioni, integrazioni; e’ rimasta tale e quale alla prima pubblicazione, senza circolari, chiarimenti, in poche parole non si e’ evoluta, alla pari di quelle leggi che non interessano che pochi individui. Noi sappiamo che non e’ cosi, i destinatari sono molto numerosi.

Non potendoci soffermare sulle restanti diciotto altre Leggi Regionali diciamo soltanto che sono tutte sulla stessa falsariga della Legge siciliana e tutte facenti capo a quella Quadro Nazionale precedentemente menzionata, quindi similari per interpretazione ed analisi.

Ci addentriamo adesso, sempre brevemente, nella seconda area legislativa di cui dicevamo all’inizio di questa seconda parte, ovvero nella CITES, che interessa i nostri allevatori di Esotici, di Ibridi (con parentali esotici), di Pappagalli; di Indigeni di grossa mole, nonche’ Falchi, Oche e Fagiani bisognosi di maggior tutela.
Il nostro avicoltore, a seconda delle specie allevate deve porre attenzione alla Legge cui soggiace:
- e’ un allevatore di Verdoni? Deve attenzionare la Legge Regionale; la CITES non lo riguarda!
- alleva Cardinalini del Venezuela? Allora e’ la CITES che deve essere attivata; la Legge Regionale non lo tocca!
- riproduce sia Verdoni che Cardinalini del Venezuela? Bene! Separatamente deve adempiere alle due normative! Per gli Indigeni (Verdoni) deve ottemperare agli obblighi della Legge Regionale; per gli Esotici (Cardinalini del Venezuela) deve rispettare gli obblighi imposti dalla CITES.
Certo per molti allevatori non sara’ semplice!
La confusione potrebbe aumentare allorquando alleva quei soli due Indigeni (Columbidi) – tralasciamo i Falconiformi - che sono tutelati, sia dalla CITES, (addirittura in allegato “A”), come anche dalla Legge Regionale/Nazionale:
1) Piccione selvatico (Columba livia);
2) Tortora selvatica (Streptopelia turtur);
Per queste due specie e’ necessario sottostare sia alla legge regionale che a quella CITES; un doppio adempimento.
La confusione aumenta ancora, quando va a leggersi, che la Tortora selvatica:
- e’ specie cacciabile, per il calendario venatorio siciliano;
- va denunciata, se allevata, alla Ripartizione Faunistico/venatoria della provincia di residenza per ottemperare alle norme regionali/nazionali con la idonea modulistica e iscritta nell’apposito registro (ma non era cacciabile?);
- va denunciata, anche e principalmente, al Corpo Forestale dello Stato, per essere inclusa nell’allegato “A” delle norme CITES, con tutt’altra autonoma modulistica ed iscritta in altro diverso registro (ma non era sacrificabile?).
E’ il caos totale. Una duplicazione di inutili adempimenti.

Eppure le Norme CITES e la Convenzione di Washington, per indirizzarsi ad una platea più vasta, globale, sono continuamente aggiornate.
Ripetutamente nel tempo si leggono comunicati, circolari, precisazioni, con un lessico più accorto e scientifico. Anche la vigilanza demandata al Corpo Forestale dello Stato, viene svolta egregiamente.
Il contesto e’ maggiormente funzionale. Qua si che siamo in presenza di una legge viva, operante, aggiornata, rispettosa nel tener conto degli enormi interessi economici che gravitano attorno al commercio di animali (grandi pappagalli - falchi) e piante (cactus) minacciate di pericoli vari in natura, ma senza temporeggiare con la riduzione e l’annullamento di adempimenti laddove e’ scientificamente dimostrato e visibile agli occhi di tutti che alcune specie, per lo sviluppo del loro allevamento domestico e la loro riproduzione artificiale, evolvendosi numericamente non hanno più bisogno di tutela. E’ il caso del Cardinalino del Venezuela, del Padda, del Bavetta.
Al riguardo, senza andare molto indietro nel tempo, vanno attentamente lette le ultime due circolari CITES di fine anno 2002 la n.35 e la n.38, in special modo per quelle specie che “siano destinate a scopi di allevamento o riproduzione, dei quali la conservazione delle specie in questione trarra’ beneficio” e “per non limitare l’utilizzo delle pratiche di allevamento” e di conseguenza “consentire di ridurre l’onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori”.
In particolare la circolare n.38 da’ disposizioni di una prima, precisa separazione fra uccelli presenti in Allegato “A” (maggiormente protetti) e specie presenti in Allegato “B” (abbondantemente e comunemente allevate e riprodotte).
Per le specie:
- elencate in Allegato “A”, l’allevatore, per ogni nuova nascita, deve compilare una scheda e presentarla al servizio Certificazione CITES; a titolo esemplificativo le specie (di maggior interesse aviculturale) elencate in allegato “A” (maggior rigore) sono: alcuni Ciconiformi (Cicogne-Fenicotteri), diversi Anseriformi (Anatre-Oche), quasi tutti i Falconiformi (Falchi-Aquile-Avvoltoi), molti Galliformi (Fagiani-Pernici), parecchi Columbiformi (Tortore e Colombe), quasi tutti gli Psittaciformi, e fra i tanti Passeriformi che maggiormente interessano la categoria degli allevatori riscontriamo che qualche uccello prima in allegato “A” e’ stato “degradato” in Allegato “B”; fra i Columbidi la Columba livia (Piccione selvatico) dall’anno scorso e’ passato in allegato “B” mentre e’ rimasta (!) in Allegato “A” Streptopelia turtur (Tortora selvatica), proprio la Tortora Europea cacciabile per la Legge Regionale prima menzionata.
- elencate in Allegato “B”, l’allevatore deve semplicemente continuare a produrre denuncia di nascita/e, essendo questa, come precisato con la circolare, prova sufficiente per l’acquisizione domestica e per la eventuale cessione, movimentazione, esposizione al pubblico. Sempre a titolo esemplificativo, e stavolta entrando più nello specifico precisiamo che le specie di comune interesse per le quali non e’ più necessario possedere il registro vidimato ma semplicemente procedere alla denuncia di nascita, cessione, morte sono categoricamente:
1) Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela o Cardellino Rosso);
2) Carduelis yarrelli (Lucherino di Yarrel o Cardellino di Yarrel);
3) Padda oryzivora (Padda);
4) Poephila cincta (Diamante bavetta);
5) Gracula religiosa (Merlo indiano);
6) Leiothrix argentauris (Mesia o Usignolo orecchie argentate;
7) Leiothrix lutea (Usignolo del Giappone).
Per queste sette specie di comune allevamento si ribadisce, parlando di CITES, che e’ necessaria solo:
- la Denuncia di nascita/e per chi, gia’ autorizzato, procede alla riproduzione;
- la Denuncia di cessione per chi, gia’ autorizzato, li cede;
- la Denuncia di morte, di fuga o di sottrazione per chi, gia’ autorizzato, subisce questi eventi;
- la Denuncia di Acquisizione, per chi, non autorizzato, li inizia ad avere nel proprio allevamento (con regolare Denuncia di cessione di altro allevatore) e che con entrambi tali Atti inizia la procedura per essere autorizzato.
In definitiva atti semplici inviabili via Fax, via e-mail, via Raccomandata, al Corpo Forestale dello Stato che procedera’ ad acquisire il documento ed a autorizzare.

Concludiamo pertanto questa seconda parte di analisi normativa precisando ancora di non fare confusione fra:
- la Legge Nazionale e le varie Leggi Regionali che interessano esclusivamente Indigeni protetti, scrupolosamente indicati, per i quali e’ sempre necessario avere un Registro di Carico/Scarico vidimato e rilasciato dalla locale Ripartizione Faunistica o altro Ufficio preposto ove porre in carico i soggetti entrati o nati e in diminuzione i soggetti usciti o ceduti;
- la Legge CITES che regolamenta in diverso modo Uccelli nominativamente designati:
a) in Allegato “A” per i quali e’ necessario avere Registro di carico (nascita – acquisizione) e scarico (morte – furto – cessione) i cui incrementi e/o decrementi avvengono tramite regolari Denunce e Schede al Corpo Forestale;
b) in Allegato “B” per i quali e’ obbligatorio compilare il solo modulo denunciante l’entrata o l’uscita dall’allevamento (sempre al Corpo Forestale), per quelle sette specie più sopra menzionate, senza alcun obbligo di tenuta del Registro.

Le specie che passano dall’Allegato “A” (Denuncia e Registro), all’Allegato “B” (solo Denuncia, senza Registro), in futuro saranno sempre più numerose, man mano che gli allevamenti produrranno più novelli; l’anno scorso sono stati trasferiti Columba livia e Carduelis cucullata, altri ne seguiranno.

Nella terza ed ultima parte, procederemo, per finire, ad individuare gli uffici preposti alla ricezione delle denunce, ad analizzare la modulistica occorrente ed a fornire esemplificazioni in merito all’osservanza delle Leggi delle due aree di cui in premessa.


Modulistica – Autorizzazioni - Enti Preposti

Completiamo, con questa terza ed ultima parte, la breve disamina della modulistica menzionata precedentemente.

Moduli e domande saranno indispensabili basi di partenza e d’aiuto, agli allevatori di avifauna domestica, per le corrette comunicazioni fra Amatore ed Ente. Vi sara’ uno scambio di moduli di diverso tipo per acquisizioni, riproduzioni, incrementi, decrementi. Le stesse norme, precedentemente menzionate, dispongono in merito agli Enti ed alla modulistica da approntare sia dal richiedente sia dall’autorizzante.

Per questi argomenti pratici e di facile comprensione, non bisogna fare la solita confusione fra:
- Domande e modelli da predisporre per essere autorizzati ad allevare e riprodurre soggetti che sottostanno alle Leggi Nazionali/Regionali;
- Domande e modelli da utilizzare per essere in regola con l’allevamento e la riproduzione degli esemplari soggetti alla normativa Cites.

Appare evidente, che anche per quanto riguarda le “carte” da riempire le due aree legislative sono completamente autonome e diverse.

Iniziamo con gli obblighi da adempiere verso il settore Nazionale/Regionale.

Deve esserci un inizio: l’allevatore che non ha mai allevato Indigeni sottoposti a tutela si trova in un preciso momento a non avere ne’ Uccelli ne’ autorizzazione. Si configura, inizialmente, con una similitudine, come il potenziale guidatore che non possiede ne’ l’autovettura ne’ tantomeno la patente che lo autorizzi alla guida. Per essere in una condizione di completezza deve possedere entrambe le cose. Se ha la sola autovettura (senza avere la patente) non puo’ assolutamente guidare, se invece ha l’autorizzazione alla guida ma non l’autovettura deve attendere o procedere nella scelta dell’automezzo.
Al pari, l’allevatore che decide (pur non possedendoli) di allevare Indigeni tutelati deve procedere per primo adempimento a richiedere l’Autorizzazione. A chi indirizzarsi?
In ogni capoluogo di provincia, esistono le Ripartizioni Faunistico-venatorie. Se di difficile rinvenimento un primo passo puo’ essere fatto presso il proprio Comune di appartenenza, chiedendo lumi all’Ufficio Caccia e Pesca che sicuramente sapra’ indirizzare il richiedente l’autorizzazione.
Quindi, sia l’allevatore che non possiede ancora gli Indigeni per i quali vuole essere autorizzato, come anche l’amatore che li ha ricevuti con certificato di legittima provenienza, debbono attivarsi per essere autorizzati.
La Richiesta di Autorizzazione (allegato n.1) va indirizzata alla Ripartizione Faunistico-venatoria del capoluogo di provincia di appartenenza.
Presentata la domanda, si deve attendere la preavvisata visita ispettiva (della Ripartizione) entro i 40 gg successivi alla presentazione, quindi se non sono richieste integrazioni, la pratica viene trasmessa all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che entro 90 gg. provvede alla concessione dell’autorizzazione.
La Ripartizione provvedera’ a vidimare e consegnare all’allevatore autorizzato un registro ove porre in carico gli esemplari in aumento (nascite, acquisizioni, ecc.) ed in iscarico i soggetti in diminuzione (morti, cessioni, furti, ecc.).
Il registro si presenta estremamente semplice nella compilazione (allegato n.2).
Ogni nuova acquisizione (nascita, ecc.) sara’ comunicata alla Ripartizione (allegato n.3) come anche tutte le cessioni (morti, furti, permute (allegato n.3).
Niente pertanto di trascendentale e di difficile. Basta seguire la norma ed i consigli del Funzionario della Ripartizione. Qualche intoppo puo’ succedere e causare ritardi. Eventuali accanimenti burocratici sono disciplinati dalle norme sulla trasparenza nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione concedente ed il Cittadino richiedente.
L’Allevatore autorizzato, una volta a regime, compilera’ sempre gli stessi modelli, secondo l’evento, senza difficolta’ alcuna.
A margine ed a completamento della Normativa Regionale/Nazionale rimarchiamo la necessita’ di modifica della stessa, come precisato nella seconda parte, e ci stiamo attivando con un Disegno di Legge (Regionale) per essere d’aiuto e di sprone con articoli precisi e puntuali.

Passiamo adesso alla modulistica CITES. La casistica e’ diversa a seconda del richiedente (allevatore, commerciante, ecc.) e del tipo di uccelli da allevare (inclusi in allegati diversi A, B, ecc.) .
Anche in questa normativa l’inizio e’ dato dall’acquisto o acquisizione di uccelli di legittima provenienza.
L’allevatore, nell’acquisire uccelli CITES, accompagnati dalla Dichiarazione di cessione (allegato n.4) redatta dal cedente, deve subito attivarsi per la richiesta del regolamentare Registro (art.2 comma 1 – Decreto 08.01.2002) ove porre in carico i soggetti. La richiesta (allegato n.5) va fatta al Corpo Forestale della Regione di appartenenza, ove opera un Servizio Certificazione Cites, facendo attenzione a segnare il tipo di registro richiesto.
Anche in ogni aeroporto esistono uffici distaccati per eventuali chiarimenti. Il servizio e’ efficiente.
Ricevuta la richiesta, il Servizio CITES provvedera’ a rilasciare un Registro di carico/scarico, vidimato in ogni pagina, che servira’ per le acquisizioni (iniziali e successive) come anche per le cessioni.
Il Registro CITES sara’ in aggiunta, e quasi una duplicazione, per l’allevatore che oltre ad avere uccelli CITES possiede e movimenta anche uccelli regolamentati dalla Legge Regionale/Nazionale.
Ogni allevatore per ogni nuova acquisizione deve porsi la seguente domanda: l’uccello che sta entrando nel mio allevamento e’ un Uccello CITES? Se la risposta e’ positiva va annotato in carico nel Registro Cites; se invece appartiene all’elenco dell’Avifauna nazionale/regionale protetta deve essere posto in carico nell’altro Registro della Ripartizione Faunistico-venatoria. Se invece non e’ elencato nell’uno ne’ tantomeno nell’altro elenco vuol dire che e’ un uccello di libero allevamento, che non sottosta’ a norme protezionistiche

Anche con questa seconda normativa di tutela e salvaguardia, una volta a regime, sara’ facile continuare con le registrazioni che debbono naturalmente interessare anche le nuove nascite (che incrementano numericamente il parco uccelli) e che vanno denunciati (allegato n.6).

Pertanto, nell’avviarci alla conclusione e riepilogando, ogni allevatore deve essere in possesso:
a) dell’Elenco degli Uccelli appartenenti alla Fauna Selvatica Italiana protetti dalla Legge 157/ 92 per adempiere alla normativa Regionale/Nazionale; disponibile presso la Ripartizione Faunistico-venatoria di appartenza;
b) dell’Elenco dettagliato degli esemplari di specie CITES – AVES (Uccelli) per ottemperare alle norme CITES; disponibile presso il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato;
in alternativa, entrambi, facilmente rintracciabili via internet, in vari siti Web specializzati fra i quali il nostro [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] – legislazione;
c) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima provenienza) facenti parte dell’elenco sub a) che andranno ad incrementare il Registro vidimato dalla Ripartizione;
d) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima provenienza) facenti parte dell’elenco sub b) che andranno ad incrementare il Registro vidimato dal Servizio CITES;
e) del Registro vidimato dalla Ripartizione;
f) del Registro vidimato dal Servizio CITES;
g) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la Ripartizione e che andranno a decrementare il parco uccelli posseduto;
h) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la CITES e che andranno ad decrementare il parco uccelli posseduto;
i) delle dichiarazioni delle nascite inviate alla Ripartizione e annotate in aumento nel Registro Nazionale/Regionale;
j) delle dichiarazioni delle nascite inviate al Servizio CITES e annotate in aumento nel Registro fornito dalla CITES.

Naturalmente tali adempimenti sono da assolvere in toto, come elencati, da parte di chi alleva uccelli appartenenti ai due settori interessati, mentre chi colleziona e riproduce solo uccelli CITES terra’ conto soltanto delle norme per tale adempimento (b + d + f + h + j) e viceversa (a + c + e + g + i) per gli amatori di uccelli nazionali.

Chi si confonde o non e’ aduso a moduli e domande puo’ rivolgersi a societa’ di servizi che anche senza specializzazione o specifica conoscenza possono aiutare l’allevatore a districarsi fra questi innumerevoli adempimenti. Una di esse, specializzata in legislazione e contabilita’ silvo-pastorale, agricoltura, ambiente, agri-faunismo, che potrebbe essere contattata via e-mail risulta essere: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].


L’allevatore paziente, arrivati alla conclusione, avra’ capito che siamo in presenza di una precisa duplicazione di adempimenti. Pressocche’ identici.

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In definitiva vorremmo consigliare di unificare la modulistica verso quella CITES, e laddove una specie deve essere denunciata per entrambe le normative, una doppia copia dello stesso modello sarebbe comodo e utile a tutti; il destinatario verrebbe subito individuato, barrando apposito riquadro. Anche il Registro potrebbe essere unico secondo il modello CITES aggiungendo qualche finca per gli uccelli NON CITES.

Sara’ cosi facile, nei casi di assolvimento e d’obbligo ad entrambe le normative, caricare e scaricare in prosieguo sia ucceli CITES che uccelli nazionali nelle rispettive finche.

Il nostro augurio finale, arrivati veramente alla conclusione, e’ che questo breve lavoro possa essere d’aiuto a quanti si cimentano con specie difficili, protette e tutelate.
Che queste specie dal faticoso allevamento diventino sempre più comuni e facilmente riproducibili; perche’ il fine ultimo, a nostro avviso, dell’allevare e’ il riprodurre.
Riprodurre e’ più difficile del semplice allevare, e da una maggiore giustificazione alle autorizzazioni trattate, ma stiamo entrando in un altro argomento, certamente più interessante, che non l’analisi di aride leggi e noiosi articoli. Ed e’ per tale motivo che abbandoniamo e concludiamo questo lavoro, per tornare quanto prima a trattare di allevamento e riproduzione. Certamente più piacevole e comprensibile.

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destinatari della Norma sono così disparati (commercianti, allevatori, Istituti Scientifici, Circhi, ecc.) e gli animali e le piante soggette a tutela tanto numerosi che nel labirinto di questa normativa e' necessario un "filo d'Arianna" per venirne fuori.
Le difficoltà non sono solo nostre. Le circolari che dovrebbero chiarire (n. 35/2002), sono prontamente superate ed integrate da successive circolari esplicative (n. 38/2002); e' un chiaro segno della difficoltà interpretativa, della complessità degli argomenti trattati, della molteplicità degli adempimenti necessari.
Precisazione.
Lo scritto, come detto nella prima parte, voleva tentare un "excursus" frettoloso e succinto sulle due normative, cercare poi di interpretare la norma nei punti dubbi "secondo il nostro intendere", fornire argomenti per eventualmente migliorare la stessa e quindi passare a una conclusione in tema con la relativa modulistica.
Sulla prima parte dello scritto, a mio giudizio, la più intensa, interessante, arguta, incisiva non sono pervenute missive; sulla seconda, interpretativa, ne sono arrivate parecchie; sulle terza ed ultima parte, ora già pubblicata, e' ancora presto, forse ne arriveranno ancora di più.
Considerazione.
Le lettere ricevute lamentano principalmente la brevità (!) dello scritto, altre chiedono ulteriori chiarimenti, approfondimenti e "correzioni".
Fortunatamente, quasi all'unisono, toccano "solo" tre fondamentali questioni:
1) Specie di appendice (allegato) B - non sarebbe stato riferito che per tutte esiste obbligo di denuncia "dichiarativa";
2) Denunce di cessione e di morte - tali documenti non sarebbero necessari e richiesti;
3) Tenuta e compilazione del Registro di detenzione - specie da allegato B, obbligo/non obbligo.
Argomentazioni e risposte.
punto 1) in merito a tale argomento, preciso che è stato scritto: "... per le specie elencate in allegato B, l'allevatore deve semplicemente continuare a produrre denuncia ...". Non ho usato il secondo termine accompagnatorio "dichiarativa" perché anche le circolari lo usano poco o affatto. Del resto pur essendo tutte "denunce dichiarative", più appropriatamente vengono dette "di nascita", "di cessione", ecc., lasciando alla primissima denuncia il compito di essere principalmente "dichiarativa" da "censimento del proprio allevamento";
punto 2) in merito alle "correzioni" consigliate e collegate a tale punto ovvero Denunce di cessioni e di morte:
confermo che le denunce di cessione sono obbligatorie e all'uopo esiste modello prestampato "ad hoc"; per le denunce di morte, la obbligatorietà viene non dalla prima stesura della Norma, ma dalla Legge n.426 del 9.12.1998 che con l'art. 4 ha modificato il comma 2 dell'art. 5 della legge n.150 del 7.2.1992 inserendo le parole "... e l'avvenuto decesso";
punto 3) ovvero dell'obbligo di tenuta del Registro di detenzione per le specie da allegato B, l'argomento merita maggiore attenzione sia per l'interpretazione data, sia per tutte le specie interessate, che rappresentano il vero futuro del puro allevamento amatoriale non di lucro. Al riguardo fornisco le mie personali osservazioni. Nella terza parte dello scritto quando accenno al Registro di detenzione non faccio più alcuna distinzione fra soggetti da porre in carico e soggetti esentati. Tutti, lascio intendere, vanno annotati nel regolamentare Registro (melius abundare quam deficere).
E' nella parte seconda dello scritto, quella interpretativa e di analisi come detto chiaramente nel titolo, che per sette specie interpreto che non e' più necessario possedere il registro.
Le mie argomentazioni: l'istituzione del Registro e della circolare esplicativa datano gennaio 2002, quindi antecedenti alle due circolari (n. 35/2002 e n. 38/2002). A sorpresa la tenuta e la compilazione del registro (obbligo da legge ambientale) venne in un periodo temporale caratterizzato, al contrario, da diminuzioni di adempimenti piuttosto che da nuovi obblighi. Vedasi al riguardo l'art. 8 della legge n. 383 del 18.10.2001 pubblicata in G.U. n. 248 del 24.10.2001 che annullava le obbligatorie vidimazioni iniziali e periodiche di molti registri e libri (obbligo da leggi fiscali).
Lo stesso Registro di detenzione, dalla istituzione, ha esentato i detentori che esercitano una forma di allevamento non finalizzato allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti.
Mentre sono obbligati alla tenuta del registro tutti gli allevatori o detentori che abbiano finalità commerciali o che attuano "qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi compresa la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari".
Non entro in merito alle norme sul commercio e l'esercizio d'impresa (art.1 - 2 e 4 legge I.V.A.) e sullo sfruttamento commerciale.
Mi limito a dire che l'allevatore per diletto che cede (a titolo gratuito), permuta o scambia (durante le mostre o in altre occasioni) non sembrerebbe obbligato alla tenuta e compilazione del registro se così non fosse, la esenzione, verso chi è diretta?
In merito agli esemplari che devono essere iscritti nel Registro, e vengo al punto, la legge istitutiva precisa che sono sottoposti all'obbligo della registrazione gli esemplari appartenenti a specie comprese negli allegati A e B. Esclude specificatamente gli esemplari appartenenti a specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 (vedi ns. Tab. 1). Ciò nel gennaio 2002.
Successivamente nel settembre 2002 veniva emanata la circolare n. 35/2002, restrittiva e che introduceva nuove procedure per l'accertamento della nascita in cattività di esemplari inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 ed estendeva la procedura di commercializzazione degli esemplari da allegato A a quelli da allegato B.
Tale circolare ebbe vita breve giacché mise in luce problematiche principalmente rivolte verso gli esemplari da allegato B, risolte prontamente dalla nuova circolare n. 38/2002 che soppiantò e sostituì la precedente 35/2002.
E' questa nuova che ci viene in aiuto laddove precisa che "in particolare, le procedure per l'accertamento delle nascite in cattività di esemplari di specie (tutte, N.d.A.) incluse nell'allegato B del Reg. (CE) 338/97 devono essere rapide e devono poter consentire di ridurre l'onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori e ancora "la denuncia di nascita in cattività di animali appartenenti alle specie dell'allegato B effettuata dall'allevatore può essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria di attuazione della CITES";
gli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori sono sostanzialmente due: denuncia (e scheda) e registro. Se è precisato che la denuncia resta (anzi assume maggiore rilevanza) è il registro che dovrebbe venire a mancare per giustificare quel menzionato "ridurre l'onere".
Un ulteriore aiuto quando vien detto che "gli esemplari nati in cattività appartenenti alle specie dell'allegato B elencati nell'annesso 3 (vedi ns. Tab. 2) possono essere commerciati o movimentati senza presentazione della scheda... resta comunque l'obbligo della denuncia di nascita. Quel "ridurre l'onere" riferito alla sola scheda, per le specie dell'annesso 3 è poca riduzione. E' una dimenticanza dell'estensore della circolare non avere detto in maniera chiara ed inequivocabile che sono escluse al pari di quelle da allegato VIII?
L'annesso 3 è un "elenco delle specie animali incluse nell'allegato B ai sensi del Reg. (CE) 338/97 facilmente e comunemente allevate in cattività ed il cui prelievo in natura risulta inesistente. Elenco, viene precisato, che potrà essere aggiornato dalla Commissione Scientifica CITES con nuove specie allevate in cattività (per ridurre l'onere della sola scheda?).
Ed allora se il prelievo in natura risulta inesistente (al pari di quelle dell'allegato VIII, già escluse) non dovevano anch'esse essere escluse?
Conosco amici che non hanno iniziato l'allevamento del Bavetta per "l'insopportabile carico di lavoro burocratico-amministrativo" richiesto. Peccato!
La circolare 38/2002 finalmente accenna ad un Registro d'allevamento quando tratta dello spostamento di un esemplare dell'allegato A (in casi particolari, senza certificato o con certificato prestampato) "a condizione che questi (allevatori, N.d.A.) tengano un Registro d'allevamento da presentare a richiesta", sembrerebbe riferirsi ai nostri comuni registri degli accoppiamenti e non al Registro di detenzione in argomento; è interessante notare che l'attenzione maggiore è sempre rivolta alle specie da allegato A (bisognose di maggiore tutela). Precisa poi che per le specie incluse nell'allegato VIII è necessario e d'obbligo solo denuncia ed inanellamento.
E finalmente conclude accennando appena all'osservanza dell'obbligo previsto dall'istituzione del Registro di detenzione. Proprio così, solo un accenno.
Ho argomentato, mi sono posto delle domande, mi sono dato delle risposte; il "filo d'Arianna" regge o in questo ginepraio ci si può smarrire?
Sarebbe il caso di cominciare a chiedere, nelle giuste sedi, passato il periodo feriale, delle interpretazioni autentiche:
E' corretta la interpretazione secondo cui l'allevatore che non commercia, che senza scopo di lucro, permuta, scambia, esemplari del proprio allevamento o altri regolarmente posseduti, non ha l'obbligo della tenuta e compilazione del registro?
E' corretta la interpretazione che per le specie elencate in allegato VIII non esiste obbligo della tenuta e compilazione del registro? (fra esse figura il Cardinalino del Venezuela, specie comunemente allevata ma, alle esposizioni ornitologiche, senza standard e criteri di giudizio stilati dalla Commissione Tecnica Nazionale I.E.I.);
E' corretta la interpretazione che per le specie elencate nell'annesso 3, più comuni ed allevate di quelle dell'allegato VIII, pur risultando il prelievo in natura inesistente, esiste obbligo di tenuta e compilazione del registro? (fra esse figura il Padda, specie maggiormente e più comunemente allevata in cattività, rispetto al Cardinalino del Venezuela, tant'è che sono stati stilati precisi standard e criteri di giudizio dalla Commissione Tecnica Nazionale I.E.I., utilizzati, sin dal 1995, per giudicare i numerosi soggetti esposti alle mostre ornitologiche).

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Conclusione
Giunto a questo punto ed accettando la richiesta del C.F.S. di una opportuna e pronta rettifica circa l'obbligo di tenuta del registro "anche per le specie in allegato B", "per i soggetti interessati", ribadisco quanto detto, in altri termini, senza distinzione d'allegato e di soggetti interessati, nella terza parte dello scritto: "(L'allevatore, nell'acquisire uccelli CITES, accompagnati dalla Dichiarazione di cessione, redatta dal cedente, deve subito attivarsi per la richiesta del regolamentare Registro (art.2 comma 1 - Decreto 08.01.2002) ove porre in carico i soggetti.)" che pertanto attualmente la normativa in questione prevede anche per le specie in allegato B l'obbligo di tenuta del sopracitato registro di detenzione.
La precisazione finale per evitare che, interpretazioni ed analisi, non svolte congiuntamente, possano dare informazioni fuorvianti.

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