Allevatori per Passione
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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 8:04 pm

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Delibera 1519/2003
DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE ED AMATORIALE (L.R. 8/94, ART 62, CO. 1, LETT.C).
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Omissis………………………………………….
ALLEGATO
DIRETTIVE CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE ED AMATORIALE
(L.R. 8/1994, art. 62, comma 1, lett. c)
CAPO I ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA
Art.1
Ambito di applicazione
Le presenti direttive si applicano all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma rientranti nel campo di applicazione della L. n. 157/1992.
Non è consentito l'allevamento di fauna selvatica che non sia nata in cattività o di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza.
Fatta salva la normativa CITES, ai singoli capi di avifauna nati in cattività, marcati con anello numerato e inamovibile, provenienti da allevamenti autorizzati, non si applicano le disposizioni di cui alle presenti direttive.
Art. 2
Tipologia
Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in 3 categorie a seconda delle finalità perseguite:
1) allevamenti a scopo di ripopolamento o reintroduzione;
2) allevamenti a scopo alimentare;
3) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale.
Art. 3
Costituzione
Fermo restando quanto previsto da altre leggi o disposizioni vigenti in materia di allevamento, coloro che intendono avviare l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 2, sono tenuti presentare alla Provincia di competenza un piano di gestione indicante:
- la/le specie oggetto di allevamento
- le tecniche di allevamento e cattura
- la tipologia e la localizzazione dell'allevamento
- il numero di animali prodotti a regime per specie allevate
- le strutture in dotazione ivi compresa una adeguata recinzione tale da evitare la fuoriuscita degli animali.
Qualora l'interessato sia titolare o legale rappresentante di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla sezione speciale agricoltura, ovvero all'Anagrafe delle Aziende Agricole ai sensi della L 77/97 art. 2 comma 3, deve presentare oltre al piano di gestione anche un'autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti. In tal caso l'inizio dell'attività non è subordinato a specifica autorizzazione
da parte della Provincia. In assenza del requisito di cui al punto precedente l'inizio dell'attività è subordinato a specifica domanda di autorizzazione alla Provincia che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta; L'autorizzazione ha durata settennale, può essere
rinnovata ed è subordinata, a pena di decadenza, all'osservanza degli
adempimenti indicati nell'autorizzazione.
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
Le Aziende Venatorie, previa segnalazione alla Provincia competente, possono detenere e allevare fauna selvatica per lo svolgimento delle attività proprie dell'Azienda stessa.
Art. 4
Anagrafe degli allevamenti
Presso ogni Provincia è istituita un'anagrafe degli allevamenti. La Provincia assegna ad ogni allevamento una sigla corrispondente alle finalità perseguite (R = ripopolamento A = alimentare, O = ornamentale e amatoriale) e un numero di matricola. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Provincia trasmette alla Regione l'elenco degli allevamenti esistenti nel territorio di competenza, indicando:
- denominazione
- tipologia
- specie allevate
- n° riproduttori per specie
- n° capi prodotti per specie
- n° capi acquisiti
- n° capi ceduti
Art. 5
Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati
Ogni allevamento deve essere dotato di un registro nel quale viene annotata l'attività svolta. In tale registro, vidimato dalla Provincia, devono essere effettuate, per ciascuna specie oggetto di allevamento, le seguenti annotazioni riportando - per ogni annotazione - la data in cui l'evento si è verificato:
- n. dei riproduttori suddivisi per sesso
- n. dei nati
- n. degli acquisiti e dati del venditore
- n. dei ceduti e dati dell'acquirente
- n. dei morti
- eventi patologici significativi
- controlli sanitari e amministrativi
Le registrazioni devono avvenire entro 48 ore dal momento in cui si sono verificate.
Nel caso gli eventi sopra descritti riguardino capi appartenenti alle specie di cui al successivo punto 2., occorre riportare anche la numerazione individuale dei capi.
Copia del registro di allevamento deve pervenire alla Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il titolare dell'allevamento è tenuto altresì a conservare la documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti.
Al personale addetto alla vigilanza deve essere consentito, in ogni momento il controllo delle operazioni e dell'attività svolta, delle strutture, della documentazione e degli animali.
Devono essere marcati con apposito contrassegno individuale numerato i capi presenti in allevamento che:
- appartengano a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1°, della L. n. 157/1992;
- appartengano a specie utilizzabili quali richiami nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento;
- appartengano alle specie cervo, daino, capriolo, muflone, cinghiale.
Detto contrassegno, rappresentato da marchi auricolari o, in caso di avifauna, da anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e riportato sull'autorizzazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
- qualora il soggetto sia nato presso l'allevamento stesso sul contrassegno devono essere riportate la sigla della Provincia di appartenenza, la tipologia dell'allevamento, il numero di matricola dell'allevamento e un numero progressivo assegnato al soggetto stesso. Detto contrassegno deve essere apposto non appena l'età e le dimensioni dell'animale lo consentano, e comunque entro il termine fissato nell'autorizzazione. Se l'allevatore è iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) o ad altra Associazione legalmente riconosciuta, l'anello inamovibile, purchè numerato, rispondente alle dimensioni previste dall'INFS e apposto nei tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, può corrispondere a quello previsto dall'Associazione stessa;
- qualora il soggetto detenuto appartenga a specie sottoposte alla normativa CITES questo dovrà sottostare alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa stessa.
E' vietata la detenzione di soggetti di cui al punto 2. non marcati secondo le indicazioni previste dal presente regolamento e dei quali non si possa documentare la provenienza da allevamento autorizzato.
Art. 6
Controllo sanitario
L'allevamento di fauna selvatica deve sottostare alle norme sanitarie vigenti in materia.
Gli allevamenti di ungulati selvatici devono essere dotati di struttura (mandriolo)per la cattura dei capi.
Art. 7
Cessione degli animali
L'allevatore è tenuto ad annotare la cessione dei soggetti presenti in allevamento e il nominativo del destinatario della cessione sul registro di cui all'art.5. L'allevatore è tenuto inoltre a rilasciare al destinatario una ricevuta-certificato di provenienza in cui sia riportato il proprio il nominativo e numero di matricola nonché il numero e le caratteristiche dei capi ceduti e gli eventuali contrassegni di cui all'art. 5 punto 2.
Art. 8
Allevamenti con fini di ripopolamento e/o di reintroduzione
Gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione sono destinati alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza. La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali della specie allevata. Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata sono i seguenti:
Fasianidi:
- da 1 a 30 gg: da 0,02 - a 0,50 mq/capo in gabbia o a terra;
- da 30 a 70 gg ed oltre:da 0,50 - a 2,00 mq/capo in voliera;
Lepri qualora in recinto: 100 mq/capo
Cervidi e Bovidi: 5000 mq/capo
I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie.
Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/92, è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'autorità sanitaria.
E' vietato l'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento.
Art. 9
Allevamenti con fini alimentari
Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.
Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente:
- a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- ad altro analogo allevamento autorizzato.
Fanno eccezione gli esemplari appartenenti alla specie cinghiale che,
opportunamente marcati, possono essere ceduti anche ad Aziende Agri-Turistico-Venatorie ove ne viene praticata la caccia in aree recintate e ai campi recintati destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale. A fine alimentare non è consentito l'allevamento di individui appartenenti a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1°, della L. n.157/1992.
Art. 10
Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali
Negli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali è consentita la detenzione di un numero massimo di riproduttori per singola specie riferibile a 16 esemplari per gli uccelli e 10 esemplari per i mammiferi. Nel caso di ungulati selvatici il numero massimo di riproduttori per specie è di 4 esemplari.
A tal fine non è consentito l'allevamento del cinghiale.
Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento ornamentale ed amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio e germano reale, possono essere utilizzati come richiami vivi. Per l'allevamento di tali specie non vige alcun limite di riproduttori detenibili. Limitatamente alla prima costituzione del parco riproduttori, agli allevatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso delle strutture idonee alla riproduzione della specie oggetto di allevamento, le Province possono cedere una quota parte del loro catturato in numero non maggiore di 10 riproduttori per ciascuna specie.
A tal fine le Province individuano un impianto di cattura già operante sul relativo territorio. Qualora la Provincia competente per territorio non disponga di detto impianto gli allevatori interessati possono rivolgersi ad altra Provincia.
I richiami di cattura utilizzati per la riproduzione devono essere muniti di un anello inamovibile chiuso di colore rosso che deve essere apposto dal responsabile dell'impianto previa sostituzione dell'anello inamovibile precedentemente apposto nelle consuete operazioni di cattura. Detta sostituzione deve essere riportata nell'apposito registro di cui alle vigenti "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
Per consentire la riproduzione dei soggetti provenienti dalla cattura ogni coppia eve disporre di una voliera, idonea dal punto di vista strutturale, di almeno metri 2x2x2.
L'inanellamento dei nidiacei deve essere effettuato entro il decimo giorno di vita dei"pullus" con anello inamovibile chiuso.
Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente uccelli regolarmente inanellati secondo le indicazioni previste dal presente regolamento.
A dette manifestazioni possono partecipare anche espositori foranei purché debitamente autorizzati da parte delle Autorità del luogo di origine.

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