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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 7:29 pm

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 settembre 2007, n. 627
PARTE 4^
DETENZIONE ED ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE Dl FORMA ORNITICA SELVATICA NON OGGETTO DI CACCIA.
Art. 11
Ambito di applicazione
1. La detenzione e l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie appartenenti alla fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti dall'art. 9, comma l della legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.
Art. 12
Documentazione
1. Al fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine documentata dai soggetti presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di acquisto, fanno fede la fattura o la ricevuta fiscale con descrizione delle specie ornitiche, corredate da fotocopia del documento originale che legittima il possesso dei soggetti da parte del venditore. Il documento può essere rappresentato dalla autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio o da documento equivalente e dalla documentazione ufficiale accompagnataria per i soggetti importati dall'estero.
2. Nel caso di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non è soggetta all'ammissione di documento fiscale può essere ritenuta valida una specifica dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità da parte del cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i soggetti che 'intendono trasferire ad altre persone.
Art. 13
Procedure e adempimenti
1. Le persone interessate alla detenzione e allevamento di specie ornitiche di fauna selvatica non oggetto di caccia devono inoltrare istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio. La richiesta deve contenere anche l'indirizzo della sede d'allevamento, l'elenco delle specie da detenere e allevare e per ogni soggetto l'indicazione dei codici riportati sull'anello inamovibile fornito dall'ente che autorizza la detenzione.
2. Per gli iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni contenute sugli anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.
3. Gli esemplari appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e
successive modifiche per i quali la normativa nazionale ha previsto l'obbligo di denuncia, devono essere previsti di regolari certificati CITES.
4. In caso di parere favorevole, che deve essere rilasciato dall'ente provinciale entro trenta giorni dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a vidimazione il registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i relativi codici.
5. La timbratura e la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale.
6. La vidimazione del registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'allevatore e' obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei soggetti indicando il nominativo della persona che trasferisce o riceve i soggetti stessi entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel proprio allevamento con i relativi dati contenuti nell'anello inamovibili.
8. L'allevatore è obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con l'indicazione dei relativi codici.
9. Tutte le operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre, comunque prima della vidimazione annuale del registro .
10. Gli allevatori sono assoggettati a controlli periodici da parte degli organismi di polizia o dai funzionari delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
11. Gli allevatori devono facilitare l'accesso nell'allevamento ai controllori che espletano le verifiche.
12. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti nella categoria indicata all'art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere l'autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all'Amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni della data di pubblicazione del Regolamento .
Art. 14
Specie ammesse
1. E`consentita la detenzione di un massimo di ottanta esemplari per allevatore delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis Carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello (Acanthis cannabina),Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano (Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla), Verdone (Carduelis cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo Minore(Emberiza pupilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia);
Art. 15
Obblighi
1. L'allevatore è obbligato a garantire agli uccelli in detenzione e in allevamento le migliori condizioni di vivibilità riguardo non solo alla funzionalità delle strutture che li ospitano ma anche alla conduzione sotto l'aspetto alimentare, igienico e sanitario tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto.
Art. 16
Partecipazione a mostre e manifestazioni
1. Nelle manifestazioni ornitologiche o altre manifestazioni di uguale natura possono essere esposti esclusivamente uccelli inanellati discendenti da soggetti d'allevamento debitamente autorizzati alla detenzione.
2. All'atto dell'ingabbio gli espositori devono esibire ai responsabili delle manifestazioni la documentazione attestante l'autorizzazione alla detenzione e all'allevamento.
3. Allo scopo di prevenire abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul patrimonio faunistico è vietano l'ingabbio di uccelli sforniti di documentazione probatoria anche se provenienti da Regioni o stati nei quali non si prevedono o non siano ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in materia.
Art. 17
Categorie escluse dalla normativa
1. Gli uccelli ibridi e mutati nel caso in cui fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni del presente regolamento 2. Questi uccelli non devono in alcun caso essere liberati in natura.
Questa legge, e' stata modificata da poco, da quest' anno, devono essere registrati ed
autorizzati, Ibridi e Mutati che con la precedente legge, non dovevano essere dichiarati; inoltre non si puo' superare la detenzione di 80 esemplari tra ancestrali, ibridi e mutati.

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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 8:11 pm

Francesco Stuppello ha scritto:25-9-2010 - Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II- n. 17 del 16 settembre 2010



PARTE IV
DETENZIONE ED ALLEVAMENTO
A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE
DI FORMA ORNITICA SELVATICA
NON OGGETTO DI CACCIA



Art. 11
Ambito di applicazione
1. La detenzione e l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie appartenenti alla fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti dall’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a condizione che gli uccelli abbiano provenienza lecita e origine documentata.

Art. 12
Documentazione
1. Al fine della dimostrazione della provenienza lecita e dell’origine documentata dai soggetti presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di acquisto, fanno fede la fattura o la ricevuta fiscale con descrizione delle specie ornitiche, corredate da fotocopia del documento originale che legittima il possesso dei soggetti da parte del venditore. Il documento può essere rappresentato dalla autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio o da documento equivalente e dalla documentazione ufficiale accompagnataria per i soggetti importati dall’estero.
2. Nel caso di cessione di soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non è soggetta all’ammissione di documento fiscale, può essere ritenuta valida una specifica dichiarazione scritta, con assunzione di responsabilità da parte del cedente, corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i soggetti che s’intendono trasferire ad altre persone.

Art. 13
Procedure e adempimenti
1. Le persone interessate alla detenzione e allevamento di specie ornitiche di fauna selvatica non oggetto di caccia devono inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale competente per territorio. La richiesta deve contenere anche l’indirizzo della sede d’allevamento, l’elenco delle specie da detenere e allevare e per ogni soggetto l’indicazione dei codici riportati sull’anello inamovibile fornito dall’ente che autorizza la detenzione.
2. Per gli iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni contenute sugli anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.
3. Gli esemplari appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modifiche per i quali la
normativa nazionale ha previsto l’obbligo di denuncia, devono essere previsti di regolari certificati CITES.
4. In caso di parere favorevole, che deve essere rilasciato dall’ente provinciale entro trenta giorni dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a vidimazione il registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i relativi codici.
5. La timbratura e la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente Ufficio dell’Amministrazione provinciale.
6. La vidimazione del registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
7. L’allevatore è obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei soggetti indicando il nominativo
della persona che trasferisce o riceve i soggetti stessi entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel proprio allevamento con i relativi dati contenuti nell’anello inamovibili.
8. L’allevatore è obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con l’indicazione dei relativi codici.
9. Tutte le operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre, comunque prima della
vidimazione annuale del registro.
10. Gli allevatori sono assoggettati a controlli periodici da parte degli organismi di polizia o dai funzionari delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
11. Gli allevatori devono facilitare l’accesso nell’allevamento ai controllori che espletano le verifiche.
12. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti nella categoria indicata all’art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere l’autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento.
13. Nel caso ricorra la necessità di conformare il numero dei soggetti alle capacità logistiche e funzionali dell’allevamento, ogni allevatore potrà immettere in natura parte dei soggetti geneticamente puri e non mutati ottenuti in cattività.
14. L’immissione deve essere effettuata sotto il controllo degli Organi di polizia e delle Guardie venatorie avendo cura di individuare gli habitat nei quali immettere in libertà i soggetti e di effettuarla nei periodi stagionali più conformi ad un favorevole insediamento in natura dei soggetti immessi in libertà.

Art. 14
Specie ammesse
1. È consentita la detenzione di sei esemplari di ogni specie di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia e nel complesso non oltre ottanta esemplari delle seguenti specie detenibili: Cardellino (Carduelis carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello (Acanthis cannabina), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano (Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla),Verdone (Carduelis Cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo Minore (Emberiza pusilla), Zigolo Muciatto (Emberizacia).

Art. 15
Obblighi
1. L’allevatore è obbligato a garantire agli uccelli in detenzione e in allevamento le migliori condizioni di vivibilità riguardo non solo alla funzionalità delle strutture che li ospitano ma anche alla conduzione sotto l’aspetto alimentare, igienico e sanitario tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto.

Art. 16
Partecipazione a mostre e manifestazioni
1. Nelle manifestazioni ornitologiche o altre manifestazioni di uguale natura possono essere esposti e sclusivamente uccelli inanellati discendenti da soggetti d’allevamento debitamente autorizzati alla detenzione.
2. All’atto dell’ingabbio gli espositori devono esibire ai responsabili delle manifestazioni la documentazione attestante l’autorizzazione alla detenzione e all’allevamento.
3. Allo scopo di prevenire abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul patrimonio faunistico è vietato l’ingabbio di uccelli sforniti di documentazione probatoria anche se provenienti da Regioni o Stati nei quali non si prevedono o non siano ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in materia.

Art. 17
Categorie escluse dalla normativa
1. Gli uccelli ibridi e mutati purché fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche, sono assoggettati alle disposizioni del citato Regolamento.
2. Questi uccelli non devono in alcun caso essere liberati in natura
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