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FRIULI VENEZIA GIULIA
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FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 19-12-1986
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di
pesca in acque interne.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 129 del 19
dicembre 1986
ARTICOLO 9
Nel Friuli - Venezia Giulia, ferme restando le disposizioni di cui al DPGR 9 aprile
1980, n. 0205/ Pres,
le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli
allevamenti di cui all' articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Nell' atto di
autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'
allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla
tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell'
allevamento.
E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000
per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione.
La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell' autorizzazione è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per
ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell' autorizzazione, la quale
potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del
terzo anno dall' avvenuta revoca.
LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n. 968 (GU n. 003 del 04/01/1978)
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA
FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA.
ART.18. CATTURA E UTILIZZAZIONE DI ANIMALI A SCOPO SCIENTIFICO O
AMATORIALE
Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, possono
accordare a scopo di studio,su motivata richiesta, al personale qualificato degli
Istituti o Laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso
di catturare e utilizzare esemplari di determinati specie di mammiferi ed uccelli e di
prelevare uova, nidi e piccoli nati.
Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodo di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate dall'articolo 11, e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle
tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Istituti o laboratori scientifici publici o riconosciuti per le attività di inanellamento.
Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina,autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere Falchi e Civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.
ART.19. ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE O AMATORIALE
LE REGIONI POSSONO REGOLAMENTARE E AUTORIZZARE:
a) Gli Allevamenti di Ungulati, Conigli selvatici, Lepri, Galliformi e Anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) Gli Allevamenti di Mammiferi ed Uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 19-12-1986
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di
pesca in acque interne.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 129 del 19
dicembre 1986
ARTICOLO 9
Nel Friuli - Venezia Giulia, ferme restando le disposizioni di cui al DPGR 9 aprile
1980, n. 0205/ Pres,
le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli
allevamenti di cui all' articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Nell' atto di
autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'
allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla
tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell'
allevamento.
E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000
per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione.
La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell' autorizzazione è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per
ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell' autorizzazione, la quale
potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del
terzo anno dall' avvenuta revoca.
LEGGE 27 DICEMBRE 1977, n. 968 (GU n. 003 del 04/01/1978)
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA
FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA.
ART.18. CATTURA E UTILIZZAZIONE DI ANIMALI A SCOPO SCIENTIFICO O
AMATORIALE
Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, possono
accordare a scopo di studio,su motivata richiesta, al personale qualificato degli
Istituti o Laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso
di catturare e utilizzare esemplari di determinati specie di mammiferi ed uccelli e di
prelevare uova, nidi e piccoli nati.
Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodo di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate dall'articolo 11, e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle
tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.
Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Istituti o laboratori scientifici publici o riconosciuti per le attività di inanellamento.
Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina,autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere Falchi e Civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.
E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.
ART.19. ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE O AMATORIALE
LE REGIONI POSSONO REGOLAMENTARE E AUTORIZZARE:
a) Gli Allevamenti di Ungulati, Conigli selvatici, Lepri, Galliformi e Anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
b) Gli Allevamenti di Mammiferi ed Uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.
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