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UMBRIA
Pagina 1 di 1
UMBRIA
UMBRIA
Reg. 9 agosto 1995, n. 34 (1).
Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna
selvatica. (1) Pubblicato nel B.U. Umbria 23 agosto 1995, n. 43.
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di
ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione
di fauna selvatica.
2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti
alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 32 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme
contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna
selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di
specie selvatiche protette (2).
2-bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il
commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui
all'art. 17-bis (3).
3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del
patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.
Art. 2
Funzioni amministrative.
(giurisprudenza)
1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati
di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.
2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
b) certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da
allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo
disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.
3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita
della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la
indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove
si intende detenerli.
4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è
tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente
regolamento.
Art. 3
Autorizzazione.
1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità
dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi
di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.
3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.
Art. 4
Cessazione.
1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:
a) Rinunzia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante
comunicazione scritta alle Province;
b) Decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione
qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della
scadenza;
c) Revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province
per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti (4).
2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la
destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 5
Prelievo delle specie allevate.
1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di
fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del
comma 7 dell'art. 12 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nei soli centri privati, al
titolare, ai soli dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di
animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è
concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art; 13 della legge anzidetta.
2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del
prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed
agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 6
Registro.
1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e
ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale
devono essere annotati tutti i dati dall'allevamento relativi alla consistenza
numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o
trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi
acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da
parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità sanitaria locale
competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.
Art. 7
Tabellazione.
1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi quelli a scopo amatoriale o
ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «divieto di
caccia» e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma
2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art. 8
Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali.
1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui
fra loro.
Sezione II - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
Art. 9
Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica.
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di
fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o
venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della
ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.
2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e
l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice
rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.
Art. 10
Dimensioni dei centri.
1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non
inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire trascorsi due anni dalla
data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel
provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del
territorio interessato.
2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle
zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva
comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.
3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono
preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche
ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di
certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.
Art. 11
Commercializzazione.
1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle
Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.
2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici
ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.
3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono
uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e
della commercializzazione del prodotto.
Sezione III - Allevamenti a scopo alimentare
Art. 12
Finalità.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di
carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.
Art. 13
Individuazione.
1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare
è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.
Art. 14
Abbattimento e commercializzazione.
1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il
corso dell'anno solare.
Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché
effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di
autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a
scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono
essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta
provenienza.
2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in
volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di
ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro
idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato
rilasciato dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali attestante l'esito
favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati
sottoposti e la provenienza.
Sezione IV - Allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale o ornamentale
Art. 15
Finalità.
1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o
ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi
appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice
di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (6).
(6) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 16
Limiti di capi.
1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a
scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per
ciascuna specie di mammiferi.
2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o
ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.
3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi
complessivi non è soggetta ad autorizzazione.
Art. 17
Divieti.
1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali
selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare
l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.
2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in
forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni
tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.
Art. 17-bis
Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.
1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o
internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché
il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate
le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:
a) che siano nati in cattività;
b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola
dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se
l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (F.D.I.) il numero di
matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori
(R.N.A.);
c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato
dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a
ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i
nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione
l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;
d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente
soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono
partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe
autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.
2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie
particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio
avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta
regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma
organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.
Sezione V - Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento
Art. 18
Finalità.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini
della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio
regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.
Art. 19
Dimensioni.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un
numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.
Sezione VI - Norme transitorie
Art. 20
Norme transitorie.
1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono
essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla
sua entrata in vigore.
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Reg. 9 agosto 1995, n. 34 (1).
Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna
selvatica. (1) Pubblicato nel B.U. Umbria 23 agosto 1995, n. 43.
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di
ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione
di fauna selvatica.
2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti
alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 32 della legge regionale 17
maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme
contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna
selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di
specie selvatiche protette (2).
2-bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il
commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui
all'art. 17-bis (3).
3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del
patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.
Art. 2
Funzioni amministrative.
(giurisprudenza)
1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati
di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.
2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
b) certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da
allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo
disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.
3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita
della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la
indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove
si intende detenerli.
4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è
tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente
regolamento.
Art. 3
Autorizzazione.
1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità
dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi
di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.
3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.
Art. 4
Cessazione.
1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:
a) Rinunzia - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante
comunicazione scritta alle Province;
b) Decadenza - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione
qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della
scadenza;
c) Revoca - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province
per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti (4).
2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la
destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 5
Prelievo delle specie allevate.
1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di
fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del
comma 7 dell'art. 12 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nei soli centri privati, al
titolare, ai soli dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di
animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è
concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art; 13 della legge anzidetta.
2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del
prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla Provincia, ed
agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 6
Registro.
1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e
ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale
devono essere annotati tutti i dati dall'allevamento relativi alla consistenza
numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o
trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi
acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da
parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità sanitaria locale
competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.
Art. 7
Tabellazione.
1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi quelli a scopo amatoriale o
ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «divieto di
caccia» e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma
2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art. 8
Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali.
1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui
fra loro.
Sezione II - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
Art. 9
Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica.
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di
fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o
venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della
ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.
2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e
l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice
rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.
Art. 10
Dimensioni dei centri.
1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non
inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire trascorsi due anni dalla
data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel
provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del
territorio interessato.
2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle
zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva
comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.
3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono
preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche
ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di
certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.
Art. 11
Commercializzazione.
1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle
Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.
2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici
ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.
3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono
uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e
della commercializzazione del prodotto.
Sezione III - Allevamenti a scopo alimentare
Art. 12
Finalità.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di
carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.
Art. 13
Individuazione.
1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare
è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.
Art. 14
Abbattimento e commercializzazione.
1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il
corso dell'anno solare.
Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché
effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di
autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a
scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono
essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta
provenienza.
2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in
volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di
ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro
idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato
rilasciato dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali attestante l'esito
favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati
sottoposti e la provenienza.
Sezione IV - Allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale o ornamentale
Art. 15
Finalità.
1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o
ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi
appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice
di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (6).
(6) Comma così modificato dall'art. 1, Reg. 2 novembre 1998, n. 36.
Art. 16
Limiti di capi.
1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a
scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per
ciascuna specie di mammiferi.
2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o
ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.
3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi
complessivi non è soggetta ad autorizzazione.
Art. 17
Divieti.
1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali
selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare
l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.
2. È vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in
forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni
tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.
Art. 17-bis
Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.
1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o
internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché
il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate
le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:
a) che siano nati in cattività;
b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola
dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se
l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (F.D.I.) il numero di
matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori
(R.N.A.);
c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato
dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a
ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i
nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione
l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;
d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente
soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono
partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe
autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.
2. È comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie
particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio
avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta
regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma
organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. 29 ottobre 1997, n. 33.
Sezione V - Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento
Art. 18
Finalità.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini
della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio
regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.
Art. 19
Dimensioni.
1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un
numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.
Sezione VI - Norme transitorie
Art. 20
Norme transitorie.
1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono
essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla
sua entrata in vigore.
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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Dom Gen 09, 2022 9:58 am Da giorgio giusini
» una storia mai finita
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