Allevatori per Passione
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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 7:32 pm

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 SETTEMBRE 2003 N.11 Bollettino Ufficiale Regionale
Puglia Bollettino Regionale n° 110 Pubblicato il 25/09/2003.
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a
scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento.
Allevamenti dei cani da caccia.
ILPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. n.27 art.16 del 13/08/1998
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell'attività venatoria". Vista la delibera di Giunta Regionale n.1386 del 04
settembre 2003 con la quale si approva il " Regolamento Regionale per
l'allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a
scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento.
Allevamenti dei cani da caccia.
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l'emanazione dei Regolamenti regionali. EMANA Il seguente Regolamento:
-Art.1
(Generalità)
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16 comma 1 L.R. 27/98
disciplina:
a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;
b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento, attività
cinofila e richiami per la caccia da appostamento consentito;
c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche ed esotiche a
scopo amatoriale ed ornamentale;
d) Gli allevamenti dei cani da caccia.
2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di concessione
regionale di cui all'art. 53 comma 9 L.R.27/98.
3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione previo nulla
osta della Provincia competente per territorio dopo aver constatato i requisiti
previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale, sei mesi prima
della scadenza il titolare deve inoltrare domanda di riconferma.
4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia competente
per territorio.
5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti,
nonché al regolamento di polizia veterinaria e all'obbligo di adottare misure per
garantire il benessere degli animali giusto quanto previsto dalla relativa
legislazione, fermo restante gli adempimenti fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.
6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui ai punti a) e b) la
Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l'anno.
7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei
controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della Provincia competente, può
essere disposta la revoca dell'autorizzazione ove prevista, nel caso del punto c) è
previsto il sequestro della fauna con l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art.7 (Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale ed ornamentale)
1) Previa comunicazione alla Provincia competente per territorio è permesso, senza
altra formalità, l'allevamento e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle
specie consentite di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e
da voliera.
L'allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da
voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni
insalubri previste dall'art. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai
relativi regolamenti locali di applicazione.
2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza lecita.
3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine documentata dei
soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento, fanno fede:
La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata da
fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte del venditore
(Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione ufficiale
accompagnatoria per i soggetti importati dall'estero).
Nel caso si tratti di cessione non soggetta all'emissione di documento fiscale, è
ritenuta valida una specifica "Dichiarazione" scritta (con assunzione di
responsabilità) del cedente.
4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell'art. 3 comma 4, qualora
l'allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti detenuti,
ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. 27/98 art.61, la Provincia
territorialmente competente provvede, dopo aver verificato lo stato di fatto, a
marcare o inanellare la fauna come previsto e registrarla sull'apposito registro
vidimato.
Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali
è stato previsto l'obbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare
certificato CITES.
5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente in
riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla Provincia, entro l'anno in corso e,
inoltre, deve essere regolarmente marcata o inanellata:
a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro idoneo,
riportare l'anno di nascita.
Nel caso in cui l'allevatore sia iscritto alla Federazione Orticoltori Italiani (FOI)
l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli
anellini sono rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione
Orticoltori Italiani.
b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio
indelebile e numerato o con Microchips elettronico, apposto dal veterinario che ne
rilascia certificazione.
-Art. 8
1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla Provincia sono quelle previste
all'art. 6 comma 2 lett. e).
2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e l'acquirente devono
sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice
dell'avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni allegandola alla
comunicazione di cui al comma 1 dell'art.7.
-Art. 9
1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre ornitologiche, e nelle
manifestazioni fieristiche possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari
di fauna muniti di contrassegno inamovibile così come previsto negli articoli
precedenti.
2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la detenzione in
cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti
CEE e/o da eventuali indicazioni dell'INFS.
3) La vigilanza e l'applicazione del presente regolamento spetta alla Provincia
nonché ai soggetti previsti dalla L.R. 27/98 art. 44 lett. a) mentre alla Polizia
Veterinaria spetta la vigilanza sull'applicazione del Regolamento Sanitario.
4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste dalla L.R.
27/98 art. 48 e art. 49.
5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di rispettare i regolamenti sanitari
e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul quale sono riportati i dati delle
razze allevate, il relativo codice di identificazione e i controllo sanitari eseguiti.
Art. 11 (Norma transitoria)
Bari, addì 25 settembre 2003

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Cristiano Ferrari
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