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TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
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TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Buon giorno ragazzi,un caro Amico sta analizzando tutte le Regole e Leggi che disciplinano il nostro Amato Hobby.
Si cerca inanzitutto di trovare possibili soluzioni per facilitarne lo svolgimento ma è gia importante che ne conosciate l esistenza,ricordatevi,la LEGGE NON AMETTE IGNORANZA!!!
Anche se vi sembra materia ostica passate un pò di tempo a leggerle,a me personalmente mi stanno appassionando,grazie allo Scrittore che ha la pazienza di spiegarmele piu volte.
Se avete domande esponetele,toglietevi tutti i dubbi...anche se le Leggi non sempre sono chiare.
TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
QUESTIONI SULL’APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2004, SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 64/432/CEE E 93/119/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97.
(1) Applicazione in Italia
Come notorio, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 288 TFUE).
Dunque il Regolamento in epigrafe emarginato trova immediata e diretta applicazione in Italia (a far tempo dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, applicabile dal 5 gennaio 2008)
2) Oggetto della regolamentazione e deroghe.
La questione che suscita interesse in maggior grado è quella relativa all’applicabilità o meno del Regolamento (e del non irrilevante corredo sanzionatorio) al trasporto di uccelli di affezione, da gabbia e da voliera ed ornamentali, oltre al trasporto di colombi viaggiatori per le competizioni, uccelli da parco, galliformi da esposizione et sim.
Compiuta una siffatta premessa, occorre tuttavia operare un superamento concettuale di ogni artificiosa distinzione tra animali cosiddetti da reddito ed animali d’affezione: la lettera della legge non consente sottigliezze definitorie, l’articolo primo, rubricato Campo di applicazione , al paragrafo primo dispone che il Regolamento si applichi “al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono”.
L’articolo secondo, rubricato Definizioni, alla lettera a) specifica che per “animali” debbano intendersi animali vertebrati vivi.
Se ne desume dunque che la natura dell’animale trasportato non si ripercuote, nel nostro caso, sull'efficacia e la latitudine applicativa del Regolamento. Al più la questione sarà di qualche interesse per gli acquariofili o gli entomologi, per le movimentazioni di animali non vertebrati.
Poiché il Regolamento contiene tuttavia alcune previsioni derogatorie al regime generale (e trattandosi di disposizioni eccezionali, esse sono di stretta interpretazione) sarà su queste che andrà appuntata l’opportuna disamina, per determinare –in una logica, sia consentito dire, casuistica – quali ipotesi possano considerarsi estranee alle prescrizioni di legge.
Sempre in via preliminare fa comunque d’uopo osservare che, memori del nostro motto FOI “allevare è proteggere” e del particolare vincolo che ci lega ai nostri animali, anche a prescindere da ogni qualsivoglia coazione esterna (normativa o amministrativa che sia) chiunque movimenti i propri animali deve categoricamente porre quale assoluta priorità la loro protezione, come tutti gli allevatori per bene, d'altro canto, fanno.
Come detto, ricorrono alcune deroghe all’applicazione del Regolamento, contenute ai commi secondo e quinto dell’articolo primo dello stesso.
2.1. (prima deroga – parziale)
In due ipotesi, peraltro di scarso o nullo rilievo pratico in materia di uccelli d’affezione, trovano applicazione unicamente gli articoli 3 e 27 del Regolamento.
L’articolo 3 è relativo alle condizioni generali per il trasporto di animali, l’articolo 27 alle ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti.
Le ipotesi sono:
(a) trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
(b) trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.
L’ipotesi sub b), in quanto richiama l’esistenza di un’azienda (in disparte la differente accezione che viene data all’istituto giuridico dell’azienda in diritto comunitario rispetto al diritto nazionale) presuppone comunque l’esercizio dell’allevamento in forma d’impresa, atteso che, ad eccezione di casi limite e marginali, nell’ordinamento italiano l’unico strumento contemplato per esercitare l’impresa è l’azienda e l’unica attività in cui l’azienda può prodursi è l’impresa (ex multis cfr. Commento all’articolo 2555 c.c., in Commentario al codice civile, artt. 2555-2594, Azienda. Ditta. Insegna, Marchio, Opere dell’ingegno, Brevetti, P. Cendon (cur.), Milano, 2010, p. .
In termini pratici l’allevatore che esercita la propria attività in forma di impresa potrà movimentare i propri uccelli in un raggio di cinquanta chilometri dalla sede dell’azienda, nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 3 del Regolamento, essendo sottoposto ai controlli di cui all’articolo 27 ma senza necessità di attenersi a tutte le residue prescrizioni del Regolamento 1/2005.
2.2. (seconda deroga – totale)
Il Regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. (articolo 1, paragrafo quinto).
Su tale deroga è infulcrata una pluralità di questioni, di non semplice risoluzione, e tuttavia involgenti aspetti fondamentali della partecipazione alle manifestazioni ornitologiche di varia natura che hanno luogo in Italia o all’estero.
Le questioni principali sono cinque e segnatamente:
(1) che cosa si intende per trasporto di animali in relazione con un’attività economica;
(2) se il Regolamento trovi applicazione o meno nei trasporti di uccelli per mostre, esposizioni o competizioni sportive et sim.;
(3) se il Regolamento trovi applicazione nei trasporti di uccelli per le cosiddette mostre mercato o, come dicono i tedeschi, per le Vogelbörsen;
(4) se l’occasionalità della cessione di esemplari condotti ad una mostra, ad un’esposizione o ad una competizione sportiva comporti l’applicabilità del Regolamento;
(5) se il trasporto di esemplari acquistati presso una mostra mercato verso la propria residenza o domicilio impone l’applicazione del Regolamento anche all'acquirente;
Prima di procedere alla disamina dei problemi testé enunziati, fa d’uopo operare alcune succinte ma importanti premesse:
(a) quanto si sosterrà costituisce l’opinione personale dello scrivente, il quale come fa d'uopo si appoggia all’autorità di pronunziamenti giurisprudenziali ed alla dottrina. Naturalmente, in una prospettiva per così dire “patologica” (ossia valutando ogni eventuale violazione e contestazione che potrebbe venire svolta nei confronti dell’allevatore trasportante) pur entro un quadro volto alla più assoluta obiettività valutativa, si è inclini ad abbracciare l’ipotesi maggiormente cautelativa e ciò proprio ad evitare anche in potenza il sorgere di un contenzioso. È parimenti evidente che in questa sede (pur presentando uno scritto compiuto e contenente determinate conclusioni) non si è certo alieni a discutere ogni dubbio potesse venire ingenerato ovvero a compiere un approfondimento di determinati temi.
(b) Senza discendere sin da subito alla disamina della complessa questione del concorso tra norma penale incriminatrice e norma amministrativa sanzionatoria, si significa che le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del c.p. trovano applicazione, qualora ne siano integrati gli estremi (si veda da ultima Cass. pen., Sez. III, sent. 7 febbraio 2013, n. 11823, che ha confermato le sentenze di condanna della Corte di Appello di Trieste e del Tribunale di Gorizia per il fatto di avere trasportato n. 101 cuccioli di cane ed un gatto siamese in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, rigettando il ricorso in quanto inammissibile in rito).
(c) L’articolo 13 del TFUE “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori […] dei trasporti, del mercato interno[…] l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
Per quanto attiene all’influsso di tale disposizione sull’esistente ordito normativo, si rinvia a F. Barzanti, La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Diritto dell’Unione Europea (II), 2013, pp. 49 e ss.
(d) Si rammenta inoltre l’esistenza di fonti di diritto internazionale sulla protezione degli animali durante il trasporto (fonti che in quanto tali obbligano i singoli Stati e non i cittadini), e si ricorda principalmente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata il 6 novembre 2003, in vigore dal 14 marzo 2006.
(e) Al termine della discussione sui singoli punti di interesse, si rappresenteranno schematicamente gli adempimenti ad osservarsi per le ipotesi di trasporto ricadenti nel numero di quelle disciplinate dal Regolamento.
Tutto ciò considerato e premesso, si affrontano di seguito le questioni sopra enumerate.
(1) Che cosa si intende per trasporto di animali in relazione con un’attività economica.
(1.1) In via preliminare: la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28 agosto 2008.
In via preliminare a qualsiasi approfondimento sul tema in oggetto, non può pretermettersi che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti _ Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario – Ufficio VI- Benessere Animale, con nota del 28 agosto 2008, di prot. 0017428, avente ad oggetto Chiarimenti sull'applicabilità del Regolamento (CE) n. 172005 al trasporto non commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, si è espressa sulla materia, dietro sollecitazione della nostra Federazione (e parallelamente, con analoga nota, ha replicato alla FIAV, Federazione Italiana Associazioni Avicole per quel che concerne gli uccelli avicoli amatoriali).
Nella nota, riassuntivamente, l’Amministrazione fornisce i seguenti chiarimenti:
(1)Il concetto di “finalità economica del trasporto“ non avrebbe ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento in questione.
(2) Il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non dovrebbe ricadere –a parere dell’Ufficio competente- nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.
(3) A dire del Ministero l’obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell’attività principale dell’impresa.
(4) Il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la FOI, sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i cosiddetti “convogliatori” per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.
(5) Vengono infine fatte salve le norme sanitarie [come peraltro prevede il Regolamento all'articolo 1, paragrafo quarto, per quel che attiene alla legislazione veterinaria comunitaria] e richiede alla FOI l’impegno alla salvaguardia del principio generale del Regolamento, costituito poi dal disposto dell’art. 3, per il quale: “[…]nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili”, mediante un’adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, al fine evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.
La presenza di un tale atto amministrativo non appare risolutiva né è tale da ricomprendere tutte le difformi modalità di effettuazione delle esposizioni a livello internazionale. Dunque, pur avendo a mente l’esistenza di un atto interpretativo promanante dall’Amministrazione centrale, non può obliterarsi che:
(1) Il Regolamento è relativo sia ai trasporti che si esauriscono entro i confini nazionali, sia a quelli tra due o più Stati dell’Unione, sia ai trasporti da e verso Stati non membri dell’Unione, dunque, pur valutata l’assoluta autorità della fonte donde il parere promana, l’uso che se ne potrebbe in astratto fare invocandolo nei Paesi Bassi (leggasi Zwolle) o in Germania (leggasi Straubing) o in qualsiasi altro luogo è sicuramente assai limitato per ragioni strettamente legate alla giurisdizione e sovranità territoriale.
(2) La risposta gravita attorno alla supposta incertezza interpretativa dell’istituto della finalità economica del trasporto, ma va osservato che in altri ambiti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha specificato quando una attività sia o meno economica e soprattutto, che a fronte di una possibile violazione, sarà l’autorità giudiziaria a dovere determinare se il trasporto abbia o meno una finalità economica e dunque irrogherà o non irrogherà la sanzione. Dunque all'allevatore va fornito un criterio discretivo che gli consenta di valutare se l’attività alla quale prenderà parte sia o meno in relazione con un’attività economica e dunque comportarsi di conseguenza.
(3) L’enucleazione della ratio che ha condotto all'approvazione del Regolamento non si riverbera sulla sua estensione applicativa, qualora non venga per espresso richiamata nel corpo normativo del Regolamento medesimo.
(4) La nota non illumina quale sia la latitudine massima della cessione occasionale, ossia se si tratti di un’occasionalità da intendersi in senso ‘fiscale’; inoltre una siffatta specificazione è estranea al dettato del Regolamento.
(5) Successivamente alla nota, oltre all'approvazione del Trattato di Lisbona, è intervenuta anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto. Per quanto non si tratti di atti self executing, essi fungono nondimeno da sestante interpretativo della disciplina in oggetto.
(6) Infine la nota si riferisce esclusivamente ad iniziative amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali e non a tutte le differenti ipotesi di manifestazioni ornitologiche che hanno luogo in Italia ed all'estero. Si conviene appieno, lo si anticipa sin da subito, con l’interpretazione fornita dal Ministero relativamente all'ipotesi di mostre, esposizioni, eventi sportivi, manifestazioni didattico-culturali, mentre solo un’attenta analisi del testo normativo consente di esprimersi sulle ulteriori fattispecie concrete.
[SEGUE
Si cerca inanzitutto di trovare possibili soluzioni per facilitarne lo svolgimento ma è gia importante che ne conosciate l esistenza,ricordatevi,la LEGGE NON AMETTE IGNORANZA!!!
Anche se vi sembra materia ostica passate un pò di tempo a leggerle,a me personalmente mi stanno appassionando,grazie allo Scrittore che ha la pazienza di spiegarmele piu volte.
Se avete domande esponetele,toglietevi tutti i dubbi...anche se le Leggi non sempre sono chiare.
TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
QUESTIONI SULL’APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2004, SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 64/432/CEE E 93/119/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97.
(1) Applicazione in Italia
Come notorio, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 288 TFUE).
Dunque il Regolamento in epigrafe emarginato trova immediata e diretta applicazione in Italia (a far tempo dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, applicabile dal 5 gennaio 2008)
2) Oggetto della regolamentazione e deroghe.
La questione che suscita interesse in maggior grado è quella relativa all’applicabilità o meno del Regolamento (e del non irrilevante corredo sanzionatorio) al trasporto di uccelli di affezione, da gabbia e da voliera ed ornamentali, oltre al trasporto di colombi viaggiatori per le competizioni, uccelli da parco, galliformi da esposizione et sim.
Compiuta una siffatta premessa, occorre tuttavia operare un superamento concettuale di ogni artificiosa distinzione tra animali cosiddetti da reddito ed animali d’affezione: la lettera della legge non consente sottigliezze definitorie, l’articolo primo, rubricato Campo di applicazione , al paragrafo primo dispone che il Regolamento si applichi “al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono”.
L’articolo secondo, rubricato Definizioni, alla lettera a) specifica che per “animali” debbano intendersi animali vertebrati vivi.
Se ne desume dunque che la natura dell’animale trasportato non si ripercuote, nel nostro caso, sull'efficacia e la latitudine applicativa del Regolamento. Al più la questione sarà di qualche interesse per gli acquariofili o gli entomologi, per le movimentazioni di animali non vertebrati.
Poiché il Regolamento contiene tuttavia alcune previsioni derogatorie al regime generale (e trattandosi di disposizioni eccezionali, esse sono di stretta interpretazione) sarà su queste che andrà appuntata l’opportuna disamina, per determinare –in una logica, sia consentito dire, casuistica – quali ipotesi possano considerarsi estranee alle prescrizioni di legge.
Sempre in via preliminare fa comunque d’uopo osservare che, memori del nostro motto FOI “allevare è proteggere” e del particolare vincolo che ci lega ai nostri animali, anche a prescindere da ogni qualsivoglia coazione esterna (normativa o amministrativa che sia) chiunque movimenti i propri animali deve categoricamente porre quale assoluta priorità la loro protezione, come tutti gli allevatori per bene, d'altro canto, fanno.
Come detto, ricorrono alcune deroghe all’applicazione del Regolamento, contenute ai commi secondo e quinto dell’articolo primo dello stesso.
2.1. (prima deroga – parziale)
In due ipotesi, peraltro di scarso o nullo rilievo pratico in materia di uccelli d’affezione, trovano applicazione unicamente gli articoli 3 e 27 del Regolamento.
L’articolo 3 è relativo alle condizioni generali per il trasporto di animali, l’articolo 27 alle ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti.
Le ipotesi sono:
(a) trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
(b) trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.
L’ipotesi sub b), in quanto richiama l’esistenza di un’azienda (in disparte la differente accezione che viene data all’istituto giuridico dell’azienda in diritto comunitario rispetto al diritto nazionale) presuppone comunque l’esercizio dell’allevamento in forma d’impresa, atteso che, ad eccezione di casi limite e marginali, nell’ordinamento italiano l’unico strumento contemplato per esercitare l’impresa è l’azienda e l’unica attività in cui l’azienda può prodursi è l’impresa (ex multis cfr. Commento all’articolo 2555 c.c., in Commentario al codice civile, artt. 2555-2594, Azienda. Ditta. Insegna, Marchio, Opere dell’ingegno, Brevetti, P. Cendon (cur.), Milano, 2010, p. .
In termini pratici l’allevatore che esercita la propria attività in forma di impresa potrà movimentare i propri uccelli in un raggio di cinquanta chilometri dalla sede dell’azienda, nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 3 del Regolamento, essendo sottoposto ai controlli di cui all’articolo 27 ma senza necessità di attenersi a tutte le residue prescrizioni del Regolamento 1/2005.
2.2. (seconda deroga – totale)
Il Regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. (articolo 1, paragrafo quinto).
Su tale deroga è infulcrata una pluralità di questioni, di non semplice risoluzione, e tuttavia involgenti aspetti fondamentali della partecipazione alle manifestazioni ornitologiche di varia natura che hanno luogo in Italia o all’estero.
Le questioni principali sono cinque e segnatamente:
(1) che cosa si intende per trasporto di animali in relazione con un’attività economica;
(2) se il Regolamento trovi applicazione o meno nei trasporti di uccelli per mostre, esposizioni o competizioni sportive et sim.;
(3) se il Regolamento trovi applicazione nei trasporti di uccelli per le cosiddette mostre mercato o, come dicono i tedeschi, per le Vogelbörsen;
(4) se l’occasionalità della cessione di esemplari condotti ad una mostra, ad un’esposizione o ad una competizione sportiva comporti l’applicabilità del Regolamento;
(5) se il trasporto di esemplari acquistati presso una mostra mercato verso la propria residenza o domicilio impone l’applicazione del Regolamento anche all'acquirente;
Prima di procedere alla disamina dei problemi testé enunziati, fa d’uopo operare alcune succinte ma importanti premesse:
(a) quanto si sosterrà costituisce l’opinione personale dello scrivente, il quale come fa d'uopo si appoggia all’autorità di pronunziamenti giurisprudenziali ed alla dottrina. Naturalmente, in una prospettiva per così dire “patologica” (ossia valutando ogni eventuale violazione e contestazione che potrebbe venire svolta nei confronti dell’allevatore trasportante) pur entro un quadro volto alla più assoluta obiettività valutativa, si è inclini ad abbracciare l’ipotesi maggiormente cautelativa e ciò proprio ad evitare anche in potenza il sorgere di un contenzioso. È parimenti evidente che in questa sede (pur presentando uno scritto compiuto e contenente determinate conclusioni) non si è certo alieni a discutere ogni dubbio potesse venire ingenerato ovvero a compiere un approfondimento di determinati temi.
(b) Senza discendere sin da subito alla disamina della complessa questione del concorso tra norma penale incriminatrice e norma amministrativa sanzionatoria, si significa che le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del c.p. trovano applicazione, qualora ne siano integrati gli estremi (si veda da ultima Cass. pen., Sez. III, sent. 7 febbraio 2013, n. 11823, che ha confermato le sentenze di condanna della Corte di Appello di Trieste e del Tribunale di Gorizia per il fatto di avere trasportato n. 101 cuccioli di cane ed un gatto siamese in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, rigettando il ricorso in quanto inammissibile in rito).
(c) L’articolo 13 del TFUE “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori […] dei trasporti, del mercato interno[…] l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
Per quanto attiene all’influsso di tale disposizione sull’esistente ordito normativo, si rinvia a F. Barzanti, La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Diritto dell’Unione Europea (II), 2013, pp. 49 e ss.
(d) Si rammenta inoltre l’esistenza di fonti di diritto internazionale sulla protezione degli animali durante il trasporto (fonti che in quanto tali obbligano i singoli Stati e non i cittadini), e si ricorda principalmente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata il 6 novembre 2003, in vigore dal 14 marzo 2006.
(e) Al termine della discussione sui singoli punti di interesse, si rappresenteranno schematicamente gli adempimenti ad osservarsi per le ipotesi di trasporto ricadenti nel numero di quelle disciplinate dal Regolamento.
Tutto ciò considerato e premesso, si affrontano di seguito le questioni sopra enumerate.
(1) Che cosa si intende per trasporto di animali in relazione con un’attività economica.
(1.1) In via preliminare: la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28 agosto 2008.
In via preliminare a qualsiasi approfondimento sul tema in oggetto, non può pretermettersi che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti _ Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario – Ufficio VI- Benessere Animale, con nota del 28 agosto 2008, di prot. 0017428, avente ad oggetto Chiarimenti sull'applicabilità del Regolamento (CE) n. 172005 al trasporto non commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, si è espressa sulla materia, dietro sollecitazione della nostra Federazione (e parallelamente, con analoga nota, ha replicato alla FIAV, Federazione Italiana Associazioni Avicole per quel che concerne gli uccelli avicoli amatoriali).
Nella nota, riassuntivamente, l’Amministrazione fornisce i seguenti chiarimenti:
(1)Il concetto di “finalità economica del trasporto“ non avrebbe ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento in questione.
(2) Il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non dovrebbe ricadere –a parere dell’Ufficio competente- nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.
(3) A dire del Ministero l’obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell’attività principale dell’impresa.
(4) Il trasporto di uccelli operato dagli allevatori amatoriali delle Associazioni che costituiscono la FOI, sia in maniera diretta che attraverso trasporti collettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i cosiddetti “convogliatori” per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni sportive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.
(5) Vengono infine fatte salve le norme sanitarie [come peraltro prevede il Regolamento all'articolo 1, paragrafo quarto, per quel che attiene alla legislazione veterinaria comunitaria] e richiede alla FOI l’impegno alla salvaguardia del principio generale del Regolamento, costituito poi dal disposto dell’art. 3, per il quale: “[…]nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili”, mediante un’adeguata formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, al fine evitare che gli animali trasportati subiscano disagi incompatibili con il benessere animale.
La presenza di un tale atto amministrativo non appare risolutiva né è tale da ricomprendere tutte le difformi modalità di effettuazione delle esposizioni a livello internazionale. Dunque, pur avendo a mente l’esistenza di un atto interpretativo promanante dall’Amministrazione centrale, non può obliterarsi che:
(1) Il Regolamento è relativo sia ai trasporti che si esauriscono entro i confini nazionali, sia a quelli tra due o più Stati dell’Unione, sia ai trasporti da e verso Stati non membri dell’Unione, dunque, pur valutata l’assoluta autorità della fonte donde il parere promana, l’uso che se ne potrebbe in astratto fare invocandolo nei Paesi Bassi (leggasi Zwolle) o in Germania (leggasi Straubing) o in qualsiasi altro luogo è sicuramente assai limitato per ragioni strettamente legate alla giurisdizione e sovranità territoriale.
(2) La risposta gravita attorno alla supposta incertezza interpretativa dell’istituto della finalità economica del trasporto, ma va osservato che in altri ambiti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha specificato quando una attività sia o meno economica e soprattutto, che a fronte di una possibile violazione, sarà l’autorità giudiziaria a dovere determinare se il trasporto abbia o meno una finalità economica e dunque irrogherà o non irrogherà la sanzione. Dunque all'allevatore va fornito un criterio discretivo che gli consenta di valutare se l’attività alla quale prenderà parte sia o meno in relazione con un’attività economica e dunque comportarsi di conseguenza.
(3) L’enucleazione della ratio che ha condotto all'approvazione del Regolamento non si riverbera sulla sua estensione applicativa, qualora non venga per espresso richiamata nel corpo normativo del Regolamento medesimo.
(4) La nota non illumina quale sia la latitudine massima della cessione occasionale, ossia se si tratti di un’occasionalità da intendersi in senso ‘fiscale’; inoltre una siffatta specificazione è estranea al dettato del Regolamento.
(5) Successivamente alla nota, oltre all'approvazione del Trattato di Lisbona, è intervenuta anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto. Per quanto non si tratti di atti self executing, essi fungono nondimeno da sestante interpretativo della disciplina in oggetto.
(6) Infine la nota si riferisce esclusivamente ad iniziative amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali e non a tutte le differenti ipotesi di manifestazioni ornitologiche che hanno luogo in Italia ed all'estero. Si conviene appieno, lo si anticipa sin da subito, con l’interpretazione fornita dal Ministero relativamente all'ipotesi di mostre, esposizioni, eventi sportivi, manifestazioni didattico-culturali, mentre solo un’attenta analisi del testo normativo consente di esprimersi sulle ulteriori fattispecie concrete.
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Ho letto più di metà dello scritto sempre molte parole .... non era meglio dire come si deve trasportare cioè quanto grande il trasportino x capo ?? Acqua,cibo x km e stop poche parole x il traporto in auto, treno ecc. X l'aereo, nave e traporti più lunghi un paragrafo di completezza
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Cosi dovrebbe essere Sandro...purtroppo dobbiamo confrontarci con quello che è la realtà...
massimo riva- Admin
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Hai ragione purtroppo anziché facilitare le cose le incasinano sempre più
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
ahahahaha sei diventata scurrileTakala ha scritto:non si è capito un beneamato ca**o
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
no, la son sempre, ma quando ho le giornate storte divento sincerissima
Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
lo so era una battutaTakala ha scritto:no, la son sempre, ma quando ho le giornate storte divento sincerissima
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Takala ha scritto:si l'avevo capito
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Qui non si gioca ragazzi,per noi che portiamo svariati volatili in giro per l'Italia e l'Europa nascono i problemi se non siamo coscenti delle leggi che ci sono...poi diamo la colpa a tizio e caio...
Io avrò già letto questa prima parte almeno trenta volte e sempre capisco un pò di piu.
Se vi fermate a una lettura veloce sicuro che diventa incomprensibile.
Io avrò già letto questa prima parte almeno trenta volte e sempre capisco un pò di piu.
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massimo riva- Admin
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Max cosa sono i 2 quadrati neri con le scritte in inglese ??
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Quota Sandro,non capisco...
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
è 'immagine di società ornitologica genovese...ricaricala con imageshack
Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Io vedo solo un quadrato nero con scritta imageshack booohhhh
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
Ma cosa fumi Sandro?Ahahahahahahah
massimo riva- Admin
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
ora hai sistemato tutto furbacchionemassimo riva ha scritto:Ma cosa fumi Sandro?Ahahahahahahah
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
c'è c'è
c'è tutto sul trasporto,per chi non lo sapesse io sono convogliatore foi e quando ho fatto il corso mi hanno dato tutto il matriale cartaceo dove su c'è scritto tutto quello che e da fare,ovviamente quelli che hanno frequentato il corso gli e tato spiegato tutto a voce
c'è tutto sul trasporto,per chi non lo sapesse io sono convogliatore foi e quando ho fatto il corso mi hanno dato tutto il matriale cartaceo dove su c'è scritto tutto quello che e da fare,ovviamente quelli che hanno frequentato il corso gli e tato spiegato tutto a voce
PeppeCardellino82- Simpatizzante
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
La spiegazione a voce sicuramente sarà nei punti salienti saltando tutta la pappardella di leggi e articoli che sono i più pal....losi
sandro mauri- Senior Mod
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
PeppeCardellino82 ha scritto:c'è c'è
c'è tutto sul trasporto,per chi non lo sapesse io sono convogliatore foi e quando ho fatto il corso mi hanno dato tutto il matriale cartaceo dove su c'è scritto tutto quello che e da fare,ovviamente quelli che hanno frequentato il corso gli e tato spiegato tutto a voce
E bravo Peppe,non lo sapevo,Complimenti per l impegno che ti sei preso
Potresti postare qualcosa del cartaceo?
massimo riva- Admin
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Re: TRASPORTO ANIMALI. REGOLAMENTO (CE) 1/2005 DEL 22/12/2004
caro Massimo non trovo pui il file!
avevo un pdf dove spiegava tutto quello che c'era da fare durante il trasporto di uccelli vivi.
avevo un pdf dove spiegava tutto quello che c'era da fare durante il trasporto di uccelli vivi.
PeppeCardellino82- Simpatizzante
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