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SICILIA
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SICILIA
SICILIA
DECRETO 30 giugno 1998 G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48 Allegato A
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE
Disciplinare
L'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente,
previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi
incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e condizionato al
rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto
disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59.
Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi
alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.
Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti
amatoriali ed ornamentali di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di
acqua dolce.
Requisiti
Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato
per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare anche a
mezzo di atto notorio, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende
allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
E' possibile che l'eventuale dotazione iniziale di riproduttori avvenga mediante
azione di cattura da effettuarsi sotto il diretto controllo della R.F.V. competente per
territorio.
Strutture
I locali e/o gli spazi ove vengono mantenuti gli animali devono essere di dimensioni
tali da consentire agli animali detenuti una vita decorosa, devono essere mantenuti
costantemente puliti e salubri nel rispetto delle esigenze delle caratteristiche delle
specie.
E' preferibile che l'allevamento disponga, a seconda delle caratteristiche e delle
necessità delle specie allevate, di spazi aperti ombreggiati e/o di apparecchiature
atte ad assicurare agli animali un ambiente adeguato durante tutto l'anno secondo
le necessità delle specie e nel rispetto di eventuali direttive sanitarie, e che possano
ricreare, per quanto possibile, le condizioni naturali dell'habitat di provenienza.
Gli allevamenti a cielo aperto devono essere recintati almeno nei modi di cui all'art.
24, comma 5, della legge regionale n. 33/97.
Attrezzature
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni
dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli
animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti
nelle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. 1470/T-A62 dell'11
marzo 1996, diramate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con
lettera prot. n. 20336 del 28 gennaio 1997, riguardanti "Utilizzo di gabbie per la
detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo per l'attività venatoria" le gabbie da
detenzione e da trasporto non devono comunque essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime stabilite dall'I.N.F.S. nella indicata direttiva.
Inanellatura e marcatura
Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento,
anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:
Prov. All. n. Anno
1.....9 1.....99 98.....2010
Prov.: 1=AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;
Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani
è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della
stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I.
gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni
tecniche nazionali (CC.TTNN.) della F.O.I.
Documentazione
1) Domanda, con sottoscrizione autenticata dal richiedente a meno che non sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla R.F.V., indicante tra l'altro, le
specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato
l'allevamento, indirizzo preciso dell'allevatore.
2) Dimostrazione della disponibilità nei locali ove è ubicato l'allevamento.
3) Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva
dell'allevamento ove ci siano indicati tra l'altro gli estremi catastali.
4) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata contenente i seguenti impegni:
- ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia faunisticovenatoria
e sanitaria;
- a non esercitare mutilazioni o servizi agli animali allevati (legge n. 473/93);
- a mantenere un registro vidimato dalla competente ripartizione F.V. conforme
all'allegato schema A;
- a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi
causa degli animali presenti nell'allevamento;
- a consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare;
- a rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema
B;
- in caso di allevamenti in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto
di caccia, a tabellare l'allevamento con apposite tabelle a fondo rosso con diciture in
nero nonché ad impegnarsi a mantenere e migliorare l'habitat che deve essere
sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare disserbanti e prodotti chimici in
genere;
Controlli
Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, alle
Ripartizioni faunistico-venatorie, l'Assessorato regionale dell'agricoltura può,
periodicamente, effettuare controlli sia tecnici che amministrativi avvalendosi del
proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche
esterni all'amministrazione.
Tempi
L'autorizzazione di cui al 9° comma dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33 va richiesta alla competente Ripartizione faunistico-venatorie allegando
la documentazione prescritta in triplice copia di cui un esemplare in regola con le
vigenti disposizioni in materia di bollo.
La ripartizione effettua le eventuali verifiche e richiede le necessarie integrazioni
alla documentazione prodotta nel termine di 40 giorni dalla presentazione della
domanda.
Il detto termine è sospeso fine all'integrazione della documentazione da parte del
richiedente.
Quindi munita di motivato parere, la Ripartizione faunistico-venatoria trasmette la
pratica in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo, all'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste che entro 90 giorni provvede alla concessione
dell'autorizzazione.
Inadempienze e revoche
L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
Coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sono in possesso
o detengono a qualsiasi titolo soggetti appartenenti alla specie di cui al 1° comma
dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono tenuti a darne
comunicazione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro
120 giorni, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.
Schema A
SCHEMA DI REGISTRO
Maschi
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data
acquisizione cessione decesso
matricola nr. anno
1
__________________________________________________________________
________
2
__________________________________________________________________
________
3
__________________________________________________________________
________
4
__________________________________________________________________
________
5
__________________________________________________________________
________
Ecc………..
10
Femmine
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data
acquisizione cessione decesso
matricola nr. anno
1
__________________________________________________________________
________
2
__________________________________________________________________
________
3
__________________________________________________________________
________
4
__________________________________________________________________
________
Ecc………
Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria
Schema B
DICHIARAZIONE DI CESSIONE N. ......................, lì ..............
Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica
autoctona.
Il sottoscritto allevatore .............................. nato il ...........
a ...................................................... (..................)
e residente in ......................................... (..................)
via ...................................................... n. ...............
autorizzato dall'Assessore regionale con D.A. n. ....... del ................
ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33
all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari nati in cattività
appartenenti alla fauna selvatica autoctona;
Dichiara:
di aver ceduto, in data odierna, al sig. ..........................................................
nato il .................
a ...................................................... (..................)
e residente in ......................................... (..................)
via ........................................................................,
i sottonotati riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato
inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile.
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.
In fede
L'allevatore cessionario
........................................
Vidimazione della R.F.V.
Ultimi aggiornamenti
Da fonti molto attendibili sembra che la regione SICILIA abbia variato alcuni punti
del regolamento regionale detenzione fauna locale, in particolare i fringillidi di
allevamento devono avere soltanto l'anellino per dimostrare la legittimita'.
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
DECRETO 30 giugno 1998 G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48 Allegato A
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE
Disciplinare
L'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente,
previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi
incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, e condizionato al
rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto
disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59.
Gli allevamenti amatoriali ed ornamentali della detta fauna devono essere conformi
alle condizioni ed alla disciplina di seguito dettate.
Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti
amatoriali ed ornamentali di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di
acqua dolce.
Requisiti
Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato
per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare anche a
mezzo di atto notorio, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende
allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
E' possibile che l'eventuale dotazione iniziale di riproduttori avvenga mediante
azione di cattura da effettuarsi sotto il diretto controllo della R.F.V. competente per
territorio.
Strutture
I locali e/o gli spazi ove vengono mantenuti gli animali devono essere di dimensioni
tali da consentire agli animali detenuti una vita decorosa, devono essere mantenuti
costantemente puliti e salubri nel rispetto delle esigenze delle caratteristiche delle
specie.
E' preferibile che l'allevamento disponga, a seconda delle caratteristiche e delle
necessità delle specie allevate, di spazi aperti ombreggiati e/o di apparecchiature
atte ad assicurare agli animali un ambiente adeguato durante tutto l'anno secondo
le necessità delle specie e nel rispetto di eventuali direttive sanitarie, e che possano
ricreare, per quanto possibile, le condizioni naturali dell'habitat di provenienza.
Gli allevamenti a cielo aperto devono essere recintati almeno nei modi di cui all'art.
24, comma 5, della legge regionale n. 33/97.
Attrezzature
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni
dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli
animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti
nelle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. 1470/T-A62 dell'11
marzo 1996, diramate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con
lettera prot. n. 20336 del 28 gennaio 1997, riguardanti "Utilizzo di gabbie per la
detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo per l'attività venatoria" le gabbie da
detenzione e da trasporto non devono comunque essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime stabilite dall'I.N.F.S. nella indicata direttiva.
Inanellatura e marcatura
Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento,
anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:
Prov. All. n. Anno
1.....9 1.....99 98.....2010
Prov.: 1=AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;
Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani
è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della
stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I.
gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni
tecniche nazionali (CC.TTNN.) della F.O.I.
Documentazione
1) Domanda, con sottoscrizione autenticata dal richiedente a meno che non sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla R.F.V., indicante tra l'altro, le
specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato
l'allevamento, indirizzo preciso dell'allevatore.
2) Dimostrazione della disponibilità nei locali ove è ubicato l'allevamento.
3) Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva
dell'allevamento ove ci siano indicati tra l'altro gli estremi catastali.
4) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata contenente i seguenti impegni:
- ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia faunisticovenatoria
e sanitaria;
- a non esercitare mutilazioni o servizi agli animali allevati (legge n. 473/93);
- a mantenere un registro vidimato dalla competente ripartizione F.V. conforme
all'allegato schema A;
- a comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi
causa degli animali presenti nell'allevamento;
- a consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare;
- a rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema
B;
- in caso di allevamenti in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto
di caccia, a tabellare l'allevamento con apposite tabelle a fondo rosso con diciture in
nero nonché ad impegnarsi a mantenere e migliorare l'habitat che deve essere
sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare disserbanti e prodotti chimici in
genere;
Controlli
Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, alle
Ripartizioni faunistico-venatorie, l'Assessorato regionale dell'agricoltura può,
periodicamente, effettuare controlli sia tecnici che amministrativi avvalendosi del
proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche
esterni all'amministrazione.
Tempi
L'autorizzazione di cui al 9° comma dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33 va richiesta alla competente Ripartizione faunistico-venatorie allegando
la documentazione prescritta in triplice copia di cui un esemplare in regola con le
vigenti disposizioni in materia di bollo.
La ripartizione effettua le eventuali verifiche e richiede le necessarie integrazioni
alla documentazione prodotta nel termine di 40 giorni dalla presentazione della
domanda.
Il detto termine è sospeso fine all'integrazione della documentazione da parte del
richiedente.
Quindi munita di motivato parere, la Ripartizione faunistico-venatoria trasmette la
pratica in duplice copia di cui una in regola con la legge sul bollo, all'Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste che entro 90 giorni provvede alla concessione
dell'autorizzazione.
Inadempienze e revoche
L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
Coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sono in possesso
o detengono a qualsiasi titolo soggetti appartenenti alla specie di cui al 1° comma
dell'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono tenuti a darne
comunicazione alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro
120 giorni, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.
Schema A
SCHEMA DI REGISTRO
Maschi
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data
acquisizione cessione decesso
matricola nr. anno
1
__________________________________________________________________
________
2
__________________________________________________________________
________
3
__________________________________________________________________
________
4
__________________________________________________________________
________
5
__________________________________________________________________
________
Ecc………..
10
Femmine
N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data
acquisizione cessione decesso
matricola nr. anno
1
__________________________________________________________________
________
2
__________________________________________________________________
________
3
__________________________________________________________________
________
4
__________________________________________________________________
________
Ecc………
Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria
Schema B
DICHIARAZIONE DI CESSIONE N. ......................, lì ..............
Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica
autoctona.
Il sottoscritto allevatore .............................. nato il ...........
a ...................................................... (..................)
e residente in ......................................... (..................)
via ...................................................... n. ...............
autorizzato dall'Assessore regionale con D.A. n. ....... del ................
ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33
all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari nati in cattività
appartenenti alla fauna selvatica autoctona;
Dichiara:
di aver ceduto, in data odierna, al sig. ..........................................................
nato il .................
a ...................................................... (..................)
e residente in ......................................... (..................)
via ........................................................................,
i sottonotati riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato
inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile.
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n. ............... ................. ..............................
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
................... ................... ................ ..........
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.
In fede
L'allevatore cessionario
........................................
Vidimazione della R.F.V.
Ultimi aggiornamenti
Da fonti molto attendibili sembra che la regione SICILIA abbia variato alcuni punti
del regolamento regionale detenzione fauna locale, in particolare i fringillidi di
allevamento devono avere soltanto l'anellino per dimostrare la legittimita'.
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Re: SICILIA
Aggiornamenti:
La Regione SICILIA ha fatto delle variazioni alla sua legge regionale in materia
di allevamento fauna locale, in particolare ha inserito un allegato (A) dove
indica le specie considerate domestiche e di comune allevamento per le quali NON
SUSSISTE PIU' L'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE NASCITE E DI CESSIONI,ma solo
dell'inanellamento.
La variazione riguarda:
VERDONE (carduelis chloris)
CARDELLINO (Carduelis carduelis)
FANELLO (carduelis cannabina)
VERZELLINO (serinus serinus)
LUCHERINO (carduelis spinus)
FRINGUELLO (fringilla coelebs)
PEPPOLA (fringilla montifringilla)
PASSERO DOMESTICO (passer domesticus)
PASSERO MATTUGIA (passer montanus)
PASSERA LAGIA (petronia petronia)
ALLODOLA COMUNE (alauda arvensis)
ALLODOLA CAPPELLACCIA (galerida cristata)
ALLODOLA CALANDRA (melanocoripha calandra)
TORDO (turdus philomelos)
MERLO (turdus merola)
STORNO (sturnus vulgaris)
STORNO NERO (sturnus unicolor)
L'elenco delle specie potra' essere incrementato annualmente a seguito
dell'aumento numerico
di altre specie comunemente allevate.
La Regione SICILIA ha fatto delle variazioni alla sua legge regionale in materia
di allevamento fauna locale, in particolare ha inserito un allegato (A) dove
indica le specie considerate domestiche e di comune allevamento per le quali NON
SUSSISTE PIU' L'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE NASCITE E DI CESSIONI,ma solo
dell'inanellamento.
La variazione riguarda:
VERDONE (carduelis chloris)
CARDELLINO (Carduelis carduelis)
FANELLO (carduelis cannabina)
VERZELLINO (serinus serinus)
LUCHERINO (carduelis spinus)
FRINGUELLO (fringilla coelebs)
PEPPOLA (fringilla montifringilla)
PASSERO DOMESTICO (passer domesticus)
PASSERO MATTUGIA (passer montanus)
PASSERA LAGIA (petronia petronia)
ALLODOLA COMUNE (alauda arvensis)
ALLODOLA CAPPELLACCIA (galerida cristata)
ALLODOLA CALANDRA (melanocoripha calandra)
TORDO (turdus philomelos)
MERLO (turdus merola)
STORNO (sturnus vulgaris)
STORNO NERO (sturnus unicolor)
L'elenco delle specie potra' essere incrementato annualmente a seguito
dell'aumento numerico
di altre specie comunemente allevate.
Re: SICILIA
Ma fammi capire...quindi per la regione sicilia non c'è bisogno di niente ? solo dell'inanellamento?
alfio cristofaro- Simpatizzante
- Messaggi : 430
Data d'iscrizione : 25.11.12
Età : 33
Località : Scordia (CT)
Re: SICILIA
Così sembrerebbe, ma non lo trovo giusto... in questo modo eludere la legge è fin troppo semplice.
Re: SICILIA
Non sono sicuro,questa modifica si trova su siti e forum privati,pero' non ho trovato niente sul sito della regione,della provincia,ecc.
Ci vorrebbe qualche volenteroso che si informasse in loco,magari e' una bufala oppure un accordo "verbale" che lascia il tempo che trova...
Ci vorrebbe qualche volenteroso che si informasse in loco,magari e' una bufala oppure un accordo "verbale" che lascia il tempo che trova...
Re: SICILIA
Se l'aggiornamento è corretto non si necessita di denuncia, ma soltanto di anello. Chiedo a qualche collega in questi giorni, speriamo mi sappia dare lumi, ma se dovesse essere vero, non è una bella notizia...
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