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DISCIPLINARE DI AUTOCONTROLLO

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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 10:14 pm

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Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS
(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

DISCIPLINARE DI AUTOCONTROLLO
relativo alla protezione durante l’allevamento, l’esposizione,la movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera

Il presente Piano di Autocontrollo intende definire le misure atte a garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e interspecifici relativi agli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, nonché per i rischi relativi alla tutela del loro benessere durante l’allevamento, l’esposizione, il trasporto e gli spostamenti in genere.

1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli
Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati.
Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino individuale inamovibile o microchip da cui sia possibile risalire all’origine e in grado di garantirne l’allevamento di provenienza alla nascita. Per le specie aviarie incluse negli Allegati CITES e per le quali non è prevista l’applicazione dell’anellino identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che accompagna l’animale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono essere “ufficiali” ovvero forniti all’allevatore da Federazioni Ornitologiche riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato. Tali anellini devono riportare tutti i dati necessari a risalire al nome e all’indirizzo dell’allevatore. I registri, preferibilmente informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati (“Registro Nazionale Allevatori”) sono pubblici e vengono aggiornati annualmente entro il 30 aprile.
È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero inferiore o uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno stesso proprietario, o comunque un massimo di una unità per un numero di soggetti trasportati inferiore a dieci. In tal caso l’allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sull’origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è sufficiente la certificazione CITES.

2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto (gabbia o trasportino)

Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere “singolo”, “doppio” o“collettivo”. La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati. Nel “singolo”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”, i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel “collettivo”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto (trasportino) che comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma “singolo”.

Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:
a. essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
b. essere robusto e resistente agli urti accidentali;
c. essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono trasportare; gli uccelli all’interno devono potersi comodamente appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del contenitore;
d. essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità sufficiente a garantire l’approvvigionamento alimentare per tutta la durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate;
e. consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una condizione di penombra;
f. essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo in carta o altro materiale assorbente;
g. Posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del trasportino devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume grossolano dell’utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad ogni utilizzo. Per quanto disposto alla lettera adel presente paragrafo e dal successivo paragrafo intitolato “Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino” è previsto un periodo di adeguamento dei materiali e delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento di Autocontrollo.

3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino
Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:
Fringillidi e Ploceidi - Indigeni ed Esotici
Quaglie e Colini - per utilizzo sportivo e non alimentare.
Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”.
Trasportino singolo:
· taglia piccola(massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 10.
· taglia grande(massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 12,5.
Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.
Densità:
· taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
· taglia grande (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

4. Condizioni generali per il trasporto
a. Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.
b. Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini devono essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare traumi conseguenti all’eccessivo movimento. La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo.
c. Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture veterinarie o istituti di cura.
d.Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e insettivori, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche, alimentari ecc.
e. All’interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione instabile, con poca aria, all’aperto, ecc.

5. Mezzo di trasporto
Il veicolo per il trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto civile abilitato al trasporto di cose e persone purché i trasportini vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di visibilità all’interno dei contenitori stessi. Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce, il viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima di 20 minuti durante le quali il trasportatore incaricato deve provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.
Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le ore notturne.
6. Convogliatore
Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale scopo l’iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare corsi di abilitazione riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.
Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.
7. Corso di abilitazione per convogliatore
Sono incaricati al trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera, per spostamenti di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico. Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su materie di anatomia, fisiologia ed etologia delle specie aviarie oggetto del trasporto. Tale corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non arrecare spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.
L’abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di verifica effettuata da una Commissione d’esame costituita da:
· Un Rappresentante del Ministero della Salute
· Un Rappresentante della AUSL
· Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.
Al superamento dell’esame finale viene rilasciato un apposito attestato abilitante ( di idoneità) al l’incarico di trasportatore o convogliatore.
8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati
I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
materiali- metallo, legno o plastica;
· se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
· l’uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e all’indole;
· il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro materiale assorbente;
· evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce;
· L’uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata, all’indole, alle soste programmate e al vano del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
· Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere organizzata partendo da questa situazione.
E’ proibito l’utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. E’ consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo.
Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle diverse specie:
Trasportino singolo:
·Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

·Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

·Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno cm. 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9;

·Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2 in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9.
Fanno eccezione:
Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
Trasportino doppio:
· Taglia (lunghezza) fino a cm. 15: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di altezza.
· Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12;
· Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12;
· Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm.;
· Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d’acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

9. Documentazione di trasporto
Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della seguente documentazione:
a) autocertificazione di trasporto (Mod. 4 rosa vedi allegato) che ogni singolo allevatore affidatario compila e sottoscrive e dal quale è possibile evincere;
allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n. di registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una Federazione affiliata alla COM);
ubicazione dell’allevamento e domicilio dell’allevatore;
specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati;e) luogo di partenza e destinazione;
orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;
dettaglio soste ove necessario;
mezzo di trasporto;
a) generalità del trasportatore/convogliatore;
b) attestato di idoneità all’incarico di trasportatore o convogliatore, ove necessario (Art. 7);
c) attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare il trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e non commerciali, compilato dal Presidente dell’Associazione Ornitologica di appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani. Il presente attestato è obbligatorio solamente per il trasporto di uccelli in quantità superiore a 50.
10. Note tecniche generali sui contenitori (gabbie, voliere) per l’allevamento
Le norme di cui ai punti 10, 11, 12 sono applicate a tutti gli uccelli da compagnia, pappagalli ed ondulati compresi.
Si individuano due fasi nell’allevamento degli uccelli da compagnia: la riproduzione e quella di svezzamento e riposo. Quest’ultima è tipica dei giovani e degli adulti non impegnati nella riproduzione. Le caratteristiche dimensionali sono diverse nei due casi, richiedendo la seconda fase possibilità di movimento superiore rispetto la fase prima.
Note tecniche generali per la gabbia da allevamento:
a) essere preferibilmente in acciaio protetto da zincatura a freddo o da vernice atossica o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
b) essere provvista di posatoi in numero sufficiente e di dimensione adeguata alla specie;
c) il fondo deve essere in carta o altro materiale assorbente;
d) deve essere provvista di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità sufficiente;
e) posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse devono essere puliti,ovvero privati del sudiciume grossolano generato dall’uso e periodicamente disinfettati.
11. Dimensioni minime delle gabbie per l’allevamento
I soggettivengono divisi in due gruppi, a seconda delle dimensioni:
a) taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda;
b) taglia media, da 16 a 25 cm di lunghezza becco-coda;
c) taglia grande, superiore a 25 cm (per pappagalli).
Taglia piccola:
· gabbia per riproduzione,dimensioni minime : cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento;
· gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria;
· voliera di dimensioni: cm 120 per 42 per 40 di altezza, con 4 posatoi. Può ospitare un max di 16 esemplari.
Taglia media:
· gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento;
· gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare fino a 4 soggetti per la detenzione ordinaria;
· voliera di dimensioni minime cm. 120 per 42 per 40 di altezza con 4 posatoi: numero max di 12 esemplari.
Sia nelle gabbie per taglia piccola che per taglia media i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30. Sono accettate misure diverse delle gabbie, superiori alle minime indicate, nel rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato.
Taglia grande
· superiore a 25 cm. (pappagalli):
Per quanto riguarda i pappagalli, l’enorme quantità di specie e varietà e, all’interno di queste, di “personalità e caratteri individuali” molto specifici e differenti fra loro non consente di stabilire in modo semplice dei rapporti standard fra dimensione del contenitore, taglia e numero dei soggetti ospitati, come fatto per fringillidi ed esotici. In particolare ricordiamo che l’esigenza di dimensioni dei contenitori non dipende solo dalle dimensioni dei soggetti, ma anche, ed a volte soprattutto, dal” carattere” dei soggetti (timido, estroso, pauroso, socievole…). Le Associazioni di allevatori, la Federazione FOI e, soprattutto i Club di specializzazione possono fornire utili indicazioni in merito.
12. Dimensioni dei contenitori utilizzate per le gare sportive.
Nelle gare sportive organizzate da Associazioni aderenti a COM/FOI, e limitatamente al periodo dell’esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti e secondo le modalità e gli standard fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale per ciascuna delle razze, categoria, varietà a concorso.
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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 10:18 pm

COME SI COMPILA IL MOD. 4

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Messaggio Da massimo 14 Mar Set 18, 2012 10:37 pm

La "disciplinare" è molto interessante e ben formulata.
Peccato che non abbia alcun valore giuridico.
Se le norme relative all'allevamento e detenzione della fauna protetta seguissero queste elementari linee guida, tutti i casini riguardo a cites e detenzione,non ci sarebbero......

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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 10:50 pm

Confermo quanto detto da Massimo,comunque è una linea guida che ci permette di essere dalla parte della ragione.
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Messaggio Da Graziano73 Mar Set 18, 2012 10:56 pm

Sarebbe una linea che gli amanti degli animali dovrebbero seguire senza essere scritta, comunque leggerla non fa male e darebbe buoni spunti anche per alleggerire pratiche burocratiche, come detto da Massimi14, che abbiamo solo noi
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Messaggio Da massimo 14 Mar Set 18, 2012 11:03 pm

massimo riva ha scritto:Confermo quanto detto da Massimo,comunque è una linea guida che ci permette di essere dalla parte della ragione.
Ci PERMETTEREBBE di essere dalla parte dela ragione in un paese civile. Ma sappiamo benissimo che,in Italia, le leggi non vanno applicate ma interpretate, per cui .....quanto vale a Torino, non vale a Milano.
Siamo l'unico Paese al mondo in cui ognin singolo comune può legiferare in materia di benessere animale e dire l'esatto contrario del comune con cui confina.

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Messaggio Da nisticò giovanni Mar Set 18, 2012 11:32 pm

massimo 14 ha scritto:La "disciplinare" è molto interessante e ben formulata.
Peccato che non abbia alcun valore giuridico.
Se le norme relative all'allevamento e detenzione della fauna protetta seguissero queste elementari linee guida, tutti i casini riguardo a cites e detenzione,non ci sarebbero......
per essere precisi... a Genova ha valore giuridico perchè pienamente approvato dal Comune di Genova
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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 11:51 pm

Aspettavo il tuo intervento Giovanni,hai fatto bene a specificare....cosa aspettiamo a farlo approvare in tutta Italia?Purtroppo di Nisticò cè nè uno....
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Messaggio Da massimo 14 Mer Set 19, 2012 8:06 am

nisticò giovanni ha scritto:
massimo 14 ha scritto:La "disciplinare" è molto interessante e ben formulata.
Peccato che non abbia alcun valore giuridico.
Se le norme relative all'allevamento e detenzione della fauna protetta seguissero queste elementari linee guida, tutti i casini riguardo a cites e detenzione,non ci sarebbero......
per essere precisi... a Genova ha valore giuridico perchè pienamente approvato dal Comune di Genova

Esattamente quanto ho fatto notare nel mio intervento poco sopra, dove affermavo..........Siamo l'unico Paese al mondo in cui ognin singolo comune può legiferare in materia di benessere animale e dire l'esatto contrario del comune con cui confina.

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 8:29 am

Massimo,siamo anche un Paese dove le persone invece di fare preferiscono lamentarsi.....Il Documento ce,mancano le persone che si prendano il compito di chiedere appuntamento nel proprio Comune per farlo approvare.Ovviamente si deve andare con uno Staff ben preparato,che lo sappia presentare in maniera adeguata e che non si arrenda alle prime avversità.
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Messaggio Da massimo 14 Mer Set 19, 2012 9:08 am

Parere del tutto personale: un documento simile dovrebbe essere valido su tutto il territorio nazionale.
Non ha senso che una cosa sia legale in un/una paese/provincia/regione e non nell'altra (detenzione indigeni nel lazio docet!)
E questo non è compito del piccolo allevatore

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 9:19 am

La penso esattamente come te.Il piccolo Allevatore ha un solo compito,frequentare la Sede della sua Associazione e spronare i Dirigenti a prendere provvedimenti.Mà se non si fà mai ne vedere ne sentire inutile lamentarsi in giro....sto parlando in generale,ovviamente.
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