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DIFENDERE I DIRITTI, DEGLI ANIMALI E DEGLI UOMINI

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DIFENDERE I DIRITTI, DEGLI ANIMALI E DEGLI UOMINI Empty DIFENDERE I DIRITTI, DEGLI ANIMALI E DEGLI UOMINI

Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 9:26 pm

Prelazione di Massimo Riva
Vi metto a conoscenza di questa Circolare dell'Ing.Banfi,molti di voi l'avranno già letta poiche è del 2010 mà per chi non lo avesse ancora fatto,qui troverete quali sono i vostri Diritti e dei vostri animali,in caso di ispezione nell'Allevamento da parte delle Forze dell'Ordine.Ho trovato un punto che non mi è molto chiaro e sul quale ho molti dubbi:chiedere tesserino d’identificazione personale, per differenziare i pubblici ufficiali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il diritto di entrare nella proprietà privata .Nessuno può entrare nella Vostra Proprietà Privata senza un Ordine di Perquisizione da parte della Magistratura,domani mi informo meglio per sicurezza mà ne sono convinto che sia cosi.Vi farò sapere perche è basilare,il dubbio me lo ha fatto venire l'Ing.Banfi,sempre preciso nelle sue dichiarazioni,questa però non mi torna,comunque spero di non sbagliarmi,di certo sarebbe un vantaggio per noi.Tralasciando questo particolare,che comunque ritengo importantissimo,eccovi i Vostri Diritti

1 - All’arrivo dei controllori
· non fidarsi delle divise: chiedere tesserino d’identificazione personale, per differenziare i pubblici ufficiali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il diritto di entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il territorio nazionale, dalla polizia locale (vigili provinciali, vigili comunali) che sono pubblici ufficiali solo nel loroterritorio di pertinenza, dagli operatori di Associazioni ambientali riconosciute che operano solo di supporto ai pubblici ufficiali o direttamente con specifici incarichi scritti (casi rarissimi) da parte di Regione, Provincia, Comune e solamente nel territorio di pertinenza. Diffidare, in particolare, degli operatori ambientali che spesso operano al di fuori dei limiti attribuiti. In caso di dubbio, chiamare i Carabinieri (tel. 112).
· verifica documenti: agli autorizzati ai controlli, chiedere se hanno un mandato scritto (provvedimento autorizzativo). Se sì, chiedere copia, se no chiedere siano spiegati i motivi del controllo: in base a quali indizi, quali reati si ipotizzano. E’ un diritto saperlo, un dovere fornirli.
- estranei alle funzioni di pubblici ufficiali: i controllori citati stanno eseguendo un compito molto delicato, che è destinato ad essere vagliato da un magistrato, quindi sottoposto alla riservatezza. Inoltre, il controllato ha nei suoi diritti la tutela della privacy. Dunque, il sottoposto a controllo può pretendere che: l’operazione sia condotta dalle sole forze di polizia giudiziaria (pubblici ufficiali), senza la presenza di estranei, che devono rimanere fuori dalla proprietà privata. La presenza di “estranei” deve essere accettata dal controllato se sono nominati, con atto scritto, “assistenti” della polizia giudiziaria: non pare sia motivata l’esigenza di nomina di più di 1 0 2 “assistenti” come “esperti”. -media: operatori TV, fotografi, giornalisti non hanno alcun ruolo nell’ambito delle operazioni di polizia. Dunque, il controllato può pretendere che non entrino nella sua proprietà. Ricordiamo il tema della riservatezza degli atti e della privacy precedentemente citati. E’ un pieno diritto e si consiglia di non derogare per alcun motivo. Eventuali presenze (non autorizzate dal controllato) di estranei possono (devono) essere denunciate sul verbale di perquisizione, con richiesta di identificazione delle persone da parte dei pubblici ufficiali, e alla magistratura.
2 - Durante la perquisizione
- legale di fiducia: il controllato è bene richieda la presenza del legale di fiducia. Il pubblico ufficiale ha il dovere di richiedere al controllato se intende farsi assistere da un legale: la domanda e la risposta vanno messe a verbale. Il consiglio è di avvalersi senz’altro di questa possibilità. La perquisizione non può avere luogo fintanto che il legale non è presente.
· controllo diretto: la legge riconosce il diritto che il controllato sovrintenda direttamente alle operazioni di perquisizione. Ciò significa che le forze di polizia preposte non possono disperdersi nella proprietà del controllato, lontani dalla sua attenzione vigile. E’ fortemente consigliato richiedere il rispetto scrupoloso di questo diritto alla difesa, così come richiedere che siano le forze di polizia giudiziaria e non gli ausiliari ad effettuare la perquisizione.
· il controllato e libertà di comunicazione: per nessun motivo, salvo caso di arresto, può essere impedito al controllato di comunicare con chicchessia, direttamente o tramite telefono, internet ecc. Il divieto potrebbe determinare gli estremi per una denuncia penale nei confronti delle forze di polizia giudiziaria.
· il verbale finale: la perquisizione, sia che sia stata ordinata da un magistrato che decisa autonomamente dalla polizia giudiziaria, deve concludersi con un verbale sottoscritto dalle parti. Esso raccoglie le conclusioni dei pubblici ufficiali e le osservazioni del controllato, che ha il diritto di inserirle per iscritto, liberamente ed integralmente. Il verbale, sia di perquisizione che di eventuale sequestro, è un momento delicatissimo e fondamentale per il prosieguo e la conclusione dell’azione giudiziaria.
3 - Durante il sequestro.
Conclusione fondamentale del sequestro è il verbale, obbligatorio, su cui devono essere riportati gli elementi caratteristici dell’atto: la descrizione dettagliata, e “quant’altro possa avere rilevanza ai fini penali”, degli oggetti/documenti/animali sottoposti a sequestro, le motivazioni (ipotesi di reato) che stanno alla base, l’identificazione del luogo in cui vengono custoditi giudiziariamente. Interessa in particolare, nel nostro caso, approfondire il tema animali:
· identificazione certa degli animali: il verbale deve riportare l’indicazione della specie (attenzione: oggetto spesso di errori, possibilmente attenersi al nome latino! in caso di contrasti, il controllato è bene verbalizzi la sua personale identificazione) e le indicazioni (tutte) riportate sull’anello individuale (oppure dal microchip);
· identificazione chiara del luogo di custodiadegli animali sequestrati e il nome del custode giudiziario, se sono diversi dal controllato. Quest’ultimo può, ed è consigliato lo faccia, richiedere per iscritto, sul verbale , di essere nominato custode giudiziario, con una frase del tipo: “Chiedo di essere nominato custode giudiziario degli animali sequestrati, trattandosi di animali con precisa specificità, avendone la struttura di allevamento e la perizia necessarie e temendo che i soggetti sequestrati possano soffrire, morire o fuggire, con danno patrimoniale e maltrattamento o morte. ” L’eventuale dissenso da parte della polizia giudiziaria dovrebbe essere motivata sul verbale: nel caso non lo sia, dichiarare sul verbale: ”ho richiesto di conoscere la motivazione della mia mancata nomina a custode giudiziario e non mi è stata data dal preposto verbalizzatore”.
· motivazione chiara del sequestro (ipotesi di reato): l’ipotesi di reato che giustifica l’azione di polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro, va chiaramente indicata nel verbale. Inoltre, nel caso in cui le forze di polizia, durante l’operazione, abbiano tentato direttamente o con il concorso di ausiliari di sfilare l’anello d’identificazione senza la presenza di veterinario qualificato, il controllato deve riportarlo sul verbale, con una frase del tipo:”gli ufficiali di polizia giudiziaria, direttamente e/o per tramite degli assistenti, hanno compiuto manipolazioni prolungate su 1 o più animali, tentando di sfilare l’anello. A mio giudizio, tali manipolazioni, compiute in assenza di personale veterinario adeguatamente preparato, hanno prodotto malessere e stress negli animali”.
· in caso di liberazione immediata di animali: ricordiamo che non è nei poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria decidere di liberare seduta stante animali sottoposti a sequestro e che questa operazione deve essere autorizzata dal magistrato, possibilmente dopo parere favorevole di veterinario che consideri lo stato di salute dell’animale e le condizioni ambientali esterne, in relazione alla specie. E’ bene esprimere il proprio dissenso a tale atto con specifica nota sul verbale: “L’atto può rivelarsi dannoso per gli animali ed è gravemente lesivo del diritto alla difesa nonché un danno patrimoniale per il controllato”. Da un punto di vista delle leggi, la liberazione di un animale può configurarsi come atto di notevole gravità, di cui è bene dare informazione ai pubblici ufficiali che intendono dare corso alla decisione. In caso di liberazione, il controllato è bene ponga a verbale il fatto, con una frase del tipo: ”ho espresso il mio dissenso alla liberazione del/i soggetti sequestrati in assenza di parere del magistrato e di veterinario qualificato, facendo presente che l’atto avrebbe potuto produrre malessere e forse morte del soggetto e mio danno patrimoniale. Gli ufficiali di pg. hanno comunque eseguito il rilascio”.

4 - Lettura del verbale
E’ l’atto finale dell’operazione: va fatta con il massimo di calma e serenità, nonostante, com’è comprensibile, il momento sia tutt’altro che favorevole. Però occorre anche ricordare che l’atto del verbale è “irripetibile”, non può essere integrato né corretto successivamente ed incide fortemente sul risultato dell’azione giudiziaria. Ricordare anche che nessuno può porre fretta, pertanto c’è tutto il tempo necessario per leggere con attenzione e verificare se vi è contenuto tutto ciò che abbiamo indicato come rilevante e se quanto riportato corrisponde al vero. In caso di dubbio, apporre ulteriori note esplicative.

Aprile 2010- banfi/sor
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Messaggio Da davide c Mar Set 18, 2012 9:45 pm

Ciao Max e grazie per averci mostrato questo articolo e di interesse di tutti e trovo che sia di molto interesse per tutti noi.
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Messaggio Da Takala Mar Set 18, 2012 10:20 pm

confermo tutto ciò che è stato segnato. di norma, a parte casi eccezionali, si svolge tutto come da massimo sovrascritto.
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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 10:22 pm

Mà Clarissa,si può entrare nelle proprietà private senza un mandato di perquisizione firmato da un Magistrato?
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Messaggio Da massimo 14 Mar Set 18, 2012 10:31 pm

massimo riva ha scritto:Mà Clarissa,si può entrare nelle proprietà private senza un mandato di perquisizione firmato da un Magistrato?

è la prima cosa che mi è venuta in mente dopo una VELOCE lettura dell'articolo.
Non penso che basti una divisa per venire a fare delle perquisizioni in casa mia....

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Messaggio Da Graziano73 Mar Set 18, 2012 10:53 pm

Anche io penso che per entrare in casa ci vuole il permesso di un Giudice, rilasciato dietro una documentazione di un Corpo dello Stato
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Messaggio Da Takala Mar Set 18, 2012 10:54 pm

davo ragione a massimo infatti. c'è bisogno del permesso firmato.
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Messaggio Da massimo riva Mar Set 18, 2012 11:48 pm

Ringrazio fortemente Clarissa che ha tolto i miei dubbi,quindi quanto affermato dall'Ing.Banfi non è veritiero
1 - All’arrivo dei controllori
· non fidarsi delle divise: chiedere tesserino d’identificazione personale, per differenziare i pubblici ufficiali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il diritto di entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il territorio nazionale


NON FATE ENTRARE NESSUNO NELLE VOSTRE CASE E NEI VOSTRI ALLEVAMENTI A MENO CHE NON ABBIANO UN PERMESSO DI PERQUISIZIONE FIRMATO DA UN MAGISTRATO
Tanto per fare chiarezza.

Penso che questo Documento trasmesso dalla S.O.R. sia da modificare.
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Messaggio Da Takala Mer Set 19, 2012 1:20 am

aggiungo solo questo:

Entrare in una proprietà privata a vari fini, nelle ipotesi previste
dalla legge, indicate nel codice di procedura penale e in varie leggi
speciali.

1) Quando il pm o il giudice ha disposto una perquisizione o una
ispezione (artt. 244 ss. cpp)
2) Nei casi di cui all'art. 352 cpp gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono procedere d'ufficio (cioè senza previo decreto dell'autorità
giudiziaria) a perquisizione personale e locale: nella flagranza del
reato o in caso di evasione, quando hanno fondato motivo di ritenere che
sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si
trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi l'indagato o l'evaso;
quando si esegue un'ordinanza di custodia cautelare o il fermo di
indiziato di delitto o un ordine di carcerazione per un delitto per cui
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e sussistono i
presupposti già detti + particolare urgenza.

Nel caso n. 2 è prevista necessaria convalida successiva da parte del pm.

Vi sono poi le leggi speciali: queste prevedono varie ipotesi di
perquisizione e ispezione senza previo decreto (con successiva
convalida) per particolari fini.

Ad esempio: ispezione dell'auto sul posto per ricercare armi, munizioni
o stupefacenti; perquisizione di blocchi di edifici, con possibile
chiusura delle strade adiacenti al traffico, per ricercare indagati per
reati di criminalità organizzata, armi, munizioni, esplosivi ecc...
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Messaggio Da massimo 14 Mer Set 19, 2012 8:01 am

Sarebbe interessante sapere cosa conferisce autorevolezza alle parole di Takala: è o è stata agente di polizia, avvocato, giudice????

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 8:25 am

Buon giorno Massimo,se vuole sarà lei a dirlo,ti assicuro solo che sà quello che dice.
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Messaggio Da massimo 14 Mer Set 19, 2012 9:11 am

Il mio intervento non voleva essere assolutamente polemico, anzi!
La mia domanda serviva solo a dare maggior peso alle affermazioni dell'utente!

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 9:16 am

Certo Max,avevo compreso,giusto fare chiarezza,ho aperto apposta questo topic.
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Messaggio Da mauro 73 Mer Set 19, 2012 9:34 am

massimo riva ha scritto:

1 - All’arrivo dei controllori
· non fidarsi delle divise: chiedere tesserino d’identificazione personale, per differenziare i pubblici ufficiali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il diritto di entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il territorio nazionale, dalla polizia locale (vigili provinciali, vigili comunali) che sono pubblici ufficiali solo nel loroterritorio di pertinenza, dagli operatori di Associazioni ambientali riconosciute che operano solo di supporto ai pubblici ufficiali o direttamente con specifici incarichi scritti (casi rarissimi) da parte di Regione, Provincia, Comune e solamente nel territorio di pertinenza. Diffidare, in particolare, degli operatori ambientali che spesso operano al di fuori dei limiti attribuiti. In caso di dubbio, chiamare i Carabinieri (tel. 112).
· verifica documenti: agli autorizzati ai controlli, chiedere se hanno un mandato scritto (provvedimento autorizzativo). Se sì, chiedere copia, se no chiedere siano spiegati i motivi del controllo: in base a quali indizi, quali reati si ipotizzano. E’ un diritto saperlo, un dovere fornirli.
- estranei alle funzioni di pubblici ufficiali: i controllori citati stanno eseguendo un compito molto delicato, che è destinato ad essere vagliato da un magistrato, quindi sottoposto alla riservatezza. Inoltre, il controllato ha nei suoi diritti la tutela della privacy. Dunque, il sottoposto a controllo può pretendere che: l’operazione sia condotta dalle sole forze di polizia giudiziaria (pubblici ufficiali), senza la presenza di estranei, che devono rimanere fuori dalla proprietà privata. La presenza di “estranei” deve essere accettata dal controllato se sono nominati, con atto scritto, “assistenti” della polizia giudiziaria: non pare sia motivata l’esigenza di nomina di più di 1 0 2 “assistenti” come “esperti”. -media: operatori TV, fotografi, giornalisti non hanno alcun ruolo nell’ambito delle operazioni di polizia. Dunque, il controllato può pretendere che non entrino nella sua proprietà. Ricordiamo il tema della riservatezza degli atti e della privacy precedentemente citati. E’ un pieno diritto e si consiglia di non derogare per alcun motivo. Eventuali presenze (non autorizzate dal controllato) di estranei possono (devono) essere denunciate sul verbale di perquisizione, con richiesta di identificazione delle persone da parte dei pubblici ufficiali, e alla magistratura.
2 - Durante la perquisizione
- legale di fiducia: il controllato è bene richieda la presenza del legale di fiducia. Il pubblico ufficiale ha il dovere di richiedere al controllato se intende farsi assistere da un legale: la domanda e la risposta vanno messe a verbale. Il consiglio è di avvalersi senz’altro di questa possibilità. La perquisizione non può avere luogo fintanto che il legale non è presente.
· controllo diretto: la legge riconosce il diritto che il controllato sovrintenda direttamente alle operazioni di perquisizione. Ciò significa che le forze di polizia preposte non possono disperdersi nella proprietà del controllato, lontani dalla sua attenzione vigile. E’ fortemente consigliato richiedere il rispetto scrupoloso di questo diritto alla difesa, così come richiedere che siano le forze di polizia giudiziaria e non gli ausiliari ad effettuare la perquisizione.
· il controllato e libertà di comunicazione: per nessun motivo, salvo caso di arresto, può essere impedito al controllato di comunicare con chicchessia, direttamente o tramite telefono, internet ecc. Il divieto potrebbe determinare gli estremi per una denuncia penale nei confronti delle forze di polizia giudiziaria.
· il verbale finale: la perquisizione, sia che sia stata ordinata da un magistrato che decisa autonomamente dalla polizia giudiziaria, deve concludersi con un verbale sottoscritto dalle parti. Esso raccoglie le conclusioni dei pubblici ufficiali e le osservazioni del controllato, che ha il diritto di inserirle per iscritto, liberamente ed integralmente. Il verbale, sia di perquisizione che di eventuale sequestro, è un momento delicatissimo e fondamentale per il prosieguo e la conclusione dell’azione giudiziaria.
3 - Durante il sequestro.
Conclusione fondamentale del sequestro è il verbale, obbligatorio, su cui devono essere riportati gli elementi caratteristici dell’atto: la descrizione dettagliata, e “quant’altro possa avere rilevanza ai fini penali”, degli oggetti/documenti/animali sottoposti a sequestro, le motivazioni (ipotesi di reato) che stanno alla base, l’identificazione del luogo in cui vengono custoditi giudiziariamente. Interessa in particolare, nel nostro caso, approfondire il tema animali:
· identificazione certa degli animali: il verbale deve riportare l’indicazione della specie (attenzione: oggetto spesso di errori, possibilmente attenersi al nome latino! in caso di contrasti, il controllato è bene verbalizzi la sua personale identificazione) e le indicazioni (tutte) riportate sull’anello individuale (oppure dal microchip);
· identificazione chiara del luogo di custodiadegli animali sequestrati e il nome del custode giudiziario, se sono diversi dal controllato. Quest’ultimo può, ed è consigliato lo faccia, richiedere per iscritto, sul verbale , di essere nominato custode giudiziario, con una frase del tipo: “Chiedo di essere nominato custode giudiziario degli animali sequestrati, trattandosi di animali con precisa specificità, avendone la struttura di allevamento e la perizia necessarie e temendo che i soggetti sequestrati possano soffrire, morire o fuggire, con danno patrimoniale e maltrattamento o morte. ” L’eventuale dissenso da parte della polizia giudiziaria dovrebbe essere motivata sul verbale: nel caso non lo sia, dichiarare sul verbale: ”ho richiesto di conoscere la motivazione della mia mancata nomina a custode giudiziario e non mi è stata data dal preposto verbalizzatore”.
· motivazione chiara del sequestro (ipotesi di reato): l’ipotesi di reato che giustifica l’azione di polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro, va chiaramente indicata nel verbale. Inoltre, nel caso in cui le forze di polizia, durante l’operazione, abbiano tentato direttamente o con il concorso di ausiliari di sfilare l’anello d’identificazione senza la presenza di veterinario qualificato, il controllato deve riportarlo sul verbale, con una frase del tipo:”gli ufficiali di polizia giudiziaria, direttamente e/o per tramite degli assistenti, hanno compiuto manipolazioni prolungate su 1 o più animali, tentando di sfilare l’anello. A mio giudizio, tali manipolazioni, compiute in assenza di personale veterinario adeguatamente preparato, hanno prodotto malessere e stress negli animali”.
· in caso di liberazione immediata di animali: ricordiamo che non è nei poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria decidere di liberare seduta stante animali sottoposti a sequestro e che questa operazione deve essere autorizzata dal magistrato, possibilmente dopo parere favorevole di veterinario che consideri lo stato di salute dell’animale e le condizioni ambientali esterne, in relazione alla specie. E’ bene esprimere il proprio dissenso a tale atto con specifica nota sul verbale: “L’atto può rivelarsi dannoso per gli animali ed è gravemente lesivo del diritto alla difesa nonché un danno patrimoniale per il controllato”. Da un punto di vista delle leggi, la liberazione di un animale può configurarsi come atto di notevole gravità, di cui è bene dare informazione ai pubblici ufficiali che intendono dare corso alla decisione. In caso di liberazione, il controllato è bene ponga a verbale il fatto, con una frase del tipo: ”ho espresso il mio dissenso alla liberazione del/i soggetti sequestrati in assenza di parere del magistrato e di veterinario qualificato, facendo presente che l’atto avrebbe potuto produrre malessere e forse morte del soggetto e mio danno patrimoniale. Gli ufficiali di pg. hanno comunque eseguito il rilascio”.

4 - Lettura del verbale
E’ l’atto finale dell’operazione: va fatta con il massimo di calma e serenità, nonostante, com’è comprensibile, il momento sia tutt’altro che favorevole. Però occorre anche ricordare che l’atto del verbale è “irripetibile”, non può essere integrato né corretto successivamente ed incide fortemente sul risultato dell’azione giudiziaria. Ricordare anche che nessuno può porre fretta, pertanto c’è tutto il tempo necessario per leggere con attenzione e verificare se vi è contenuto tutto ciò che abbiamo indicato come rilevante e se quanto riportato corrisponde al vero. In caso di dubbio, apporre ulteriori note esplicative.

Aprile 2010- banfi/sor


Probabilmente il significato è che in presenza di mandato si è obbligati a far entrare nella proprietà le sole forze di polizia giudiziaria (quelli elencati nella prima parte evidenziata) e a 1-2 assistenti al massimo, sempre che siano nominati con atto scritto dalla stessa polizia giudiziaria. Questo per evitare il possibile codazzo di intrusi che spesso si intrufola in queste situazioni, infatti la parte evidenziata in verde parla proprio di questo!! Quindi se vi dovesse capitare una perquisizione in cui è presente quel falso animalista a pagamento di Edoardo Stoppa potete tranquillamente mandarlo af...fare qualcosa d'altro!!

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 9:40 am

Buon giorno Mauro,quando si fanno certe affermazioni il PROBABILMENTE non deve esistere(non rivolto a te ma a chi ha scritto il Documento),questa frase può essere fuorviante che hanno sempre il diritto di entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il territorio nazionale,si doveva specificare CON REGOLARE MANDATO DI PERQUISIZIONE.
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Messaggio Da mauro 73 Mer Set 19, 2012 10:10 am

No, se leggi la parte tra le due evidenziate in rosso, quello che ha scritto Takala o fai una ricerca ti accorgi che non è solo CON REGOLARE MANDATO DI PERQUISIZIONE, ecco perchè si consiglia comunque di pretendere la presenza di un legale prima dell'inizio della perquisizione!

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Messaggio Da massimo riva Mer Set 19, 2012 10:47 am

Penso tu dica questo:
verifica documenti: agli autorizzati ai controlli, chiedere se hanno un mandato scritto (provvedimento autorizzativo). Se sì, chiedere copia, se no chiedere siano spiegati i motivi del controllo: in base a quali indizi, quali reati si ipotizzano. E’ un diritto saperlo, un dovere fornirli.

Torno a ripetere,senza Mandato nessuno e ripeto NESSUNO,si può arrogare il Diritto di entrare in una Proprietà Privata...poi se lo fai entrare ugualmente sono problemi tuoi.Stiamo attenti a non divulgare notizie non vere,questo e un nostro Diritto di Cittadini.
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Messaggio Da Takala Mer Set 19, 2012 11:28 pm

il cittadino ha il totale diritto di essere tutelato e di tutelarsi e le Forze dell'Ordine o chiunque bussi alla porta, DEVE rispettare, eccetto reati colti in flagranze dove prima di prende in custodia e poi si da il diritto, e poche altre cose "speciali"
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