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VENETO
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VENETO
VENETO
LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997 N. 15 (BUR N. 43/1997)
ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITA'
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
1 bis. gli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. (1)
Art. 2 - Requisiti.
1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 3 - Presentazione delle domande.
1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonchè l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FIO). (2)
3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA). (3)
Art. 6 - Registro.
1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.
2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità , gli acquisti e le cessioni.
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
Art. 7 - Manifestazioni fieristiche.
1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 8 - Vigilanza.
1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10 - Norma transitoria.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
-------------------------------------------------
(1) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 33 .
(2) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .
(3) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .
fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997 N. 15 (BUR N. 43/1997)
ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITA'
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
1 bis. gli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. (1)
Art. 2 - Requisiti.
1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 3 - Presentazione delle domande.
1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonchè l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 5 - Inanellamento.
1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.
2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FIO). (2)
3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA). (3)
Art. 6 - Registro.
1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.
2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità , gli acquisti e le cessioni.
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
Art. 7 - Manifestazioni fieristiche.
1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 8 - Vigilanza.
1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10 - Norma transitoria.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(1) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 33 .
(2) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .
(3) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .
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Re: VENETO
Cristiano Ferrari ha scritto:Art. 6 - Registro.
1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.
2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità , gli acquisti e le cessioni.
3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:
a) specie a cui appartiene il soggetto;
b) estremi di identificazione dell'anello;
c) dati anagrafici dell'acquirente.
4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
solo una cosa...
qui c'è scritto che per quanto riguarda il Veneto ogni allevatore deve tenere un registro, io ho contattato oggi l'ufficio caccia e pesca della provincia di Verona, e mi hanno detto che non serve nessun registro, ma serve solo compilare un modulo che si scarica da internet dove c'è l'autorizzazione all'allevamento delle specie che voglio allevare, la tipa che mi ha risposto al telefono a mia precisa domanda se serve il registro mi ha risposto di no e ha continuato dicendo che addirittura se non li faccio riprodurre non serve nemmeno l'autorizzazione, perchè serve solo per l'allevamento (allevamento è inteso come riproduzione), mi ha detto che fino a quando non li faccio riprodurre io sono solo tenuto a tenere l'atto di cessione del soggetto che mi ha fatto chi me lo ha ceduto, in caso che io poi ceda un soggetto sono tenuto a fare l'atto di cessione. mi ha ribadito più volte che l'autorizzazione serve solo nel momento in cui voglio farli riprodurre. che dire...confuso....
guanda80- Senior Mod
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Re: VENETO
ti do un consiglio spassionato....fai come il nostro presidente.....un bell'allevamento di soggetti impagliati e viaaaaaaa senza problemi.........e se si fa i bravi dal prossimo anno ci organizzano pure qualche mostra!!!
.......come dici???? eh si tu i soggetti te li devi pagare in proprio!!!
.......come dici???? eh si tu i soggetti te li devi pagare in proprio!!!
mauro 73- Novizio
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Re: VENETO
mauro 73 ha scritto:ti do un consiglio spassionato....fai come il nostro presidente.....un bell'allevamento di soggetti impagliati e viaaaaaaa senza problemi.........e se si fa i bravi dal prossimo anno ci organizzano pure qualche mostra!!!
.......come dici???? eh si tu i soggetti te li devi pagare in proprio!!!
Scusa Mauro non capisco queste tue affermazioni........cosa vuol dire ???
bobo- Senior Mod
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Re: VENETO
...niente siccome aveva detto di essere confuso per i registri, le denuncie ecc. gli ho consigliato di allevare anche lui dei soggetti impagliati come il presidente Cirmi.....
era solo una battuta!!
era solo una battuta!!
mauro 73- Novizio
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Re: VENETO
mauro 73 ha scritto:...niente siccome aveva detto di essere confuso per i registri, le denuncie ecc. gli ho consigliato di allevare anche lui dei soggetti impagliati come il presidente Cirmi.....
era solo una battuta!!
Ok grazie della precisazione......ognuno di noi è libero di pensarla come vuole......
bobo- Senior Mod
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Località : trento
Re: VENETO
premetto: rispetto le idee di tutti.....
scusami mauro 73, ma come battuta non mi piace un gran che, nel senso che questo è un post dove si parla di leggi, dove gli allevatori possono fare domande per avere aiuti o chiarimenti per riuscire a districare tutte le norme che ci sono in Italia, e fare battute (a me sinceramente sembra più una polemica travestita da battuta) che non centra assolutamente nulla con il post, mi sembra molto fuori luogo.
se a te non piace il museo non c'è nessun problema, io come detto più volte non sono ancora dentro al mondo ornitologico per dire se il museo è utile o meno e quindi mi astengo da commenti, ma visto che in più parti ci sono discussioni dove si parla del museo, mi dispiace ma questo intervento qui non andava fatto per il semplice fatto che qui bisognerebbe tenere la discussione pulita, visto il tema trattato, per poter permettere a chi legge di trovare c'ho che cerca con facilità. Tutto qui.
per chiunque, come ho detto, qui bisogna tenere la discussione pulita, quindi ogni altro commento non inerente alla discussione verrà moderato, ci sono mille discussioni e modi per continuare o creare nuove discussioni diverse da questa. Grazie.
scusami mauro 73, ma come battuta non mi piace un gran che, nel senso che questo è un post dove si parla di leggi, dove gli allevatori possono fare domande per avere aiuti o chiarimenti per riuscire a districare tutte le norme che ci sono in Italia, e fare battute (a me sinceramente sembra più una polemica travestita da battuta) che non centra assolutamente nulla con il post, mi sembra molto fuori luogo.
se a te non piace il museo non c'è nessun problema, io come detto più volte non sono ancora dentro al mondo ornitologico per dire se il museo è utile o meno e quindi mi astengo da commenti, ma visto che in più parti ci sono discussioni dove si parla del museo, mi dispiace ma questo intervento qui non andava fatto per il semplice fatto che qui bisognerebbe tenere la discussione pulita, visto il tema trattato, per poter permettere a chi legge di trovare c'ho che cerca con facilità. Tutto qui.
per chiunque, come ho detto, qui bisogna tenere la discussione pulita, quindi ogni altro commento non inerente alla discussione verrà moderato, ci sono mille discussioni e modi per continuare o creare nuove discussioni diverse da questa. Grazie.
guanda80- Senior Mod
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Località : Caselle di Sommacampagna
Re: VENETO
Ciao Andrea,pare ci sia stata una modifica ma il tutto e' un po' fumoso.
Se hai voglia di farti venire il mal di testa,qui c'e' la famosa modifica:LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008 NR.9 DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997 NR.15
A te interessa l'articolo 65
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Se hai voglia di farti venire il mal di testa,qui c'e' la famosa modifica:LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008 NR.9 DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997 NR.15
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