Allevatori per Passione
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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 7:31 pm

BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 9-01-1995
REGIONE BASILICATA
ARTICOLO 27
Allevamenti di fauna selvatica
1. Gli allevamenti previsti dall' art. 17, comma 1, della legge n. 157/ 1992 sono distinti in tre categorie:
a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/ o reintroduzione,
con esclusione del cinghiale;
b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta dell' interessato.
3. Il titolare di un' impresa agricola può esercitare gli interventi di cui al presente articolo, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima.
4. Il titolare dell' allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell' allevamento, nonchè è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con conformi tabelle recanti la scritta: << Allevamento di fauna selvatica >>.
5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L' esercizio di tale attività comporta la revoca della autorizzazione.
6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell' allevamento ed approvato dalla Provincia.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell' autorità sanitaria
secondo le vigenti disposizioni in materia alimentari.

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Cristiano Ferrari
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