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Contestata omessa emissione di scontrino fiscale-Avv. Francesco D'Alba
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Contestata omessa emissione di scontrino fiscale-Avv. Francesco D'Alba
CONTESTATA OMESSA EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE.
Si anticipa in questa sede copia del modello predisposto per la difesa di coloro i quali, in ipotesi, dovessero trovarsi destinatari di un verbale col quale venisse contestata l'omessa emissione di scontrino fiscale per la cessione di animali nelle mostre scambio. Evidentemente le medesime argomentazioni (enumerate nel modello) potranno venire spese in sede di controllo, al fine di prevenire l'emissione del verbale. Si rinvia comunque a breve al sito FOI.
SANZIONI NELLE MOSTRE. OMESSO RILASCIO DI SCONTRINO FISCALE. ISTANZA DI AUTOTUTELA.
Richiesta di annullamento o revoca di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 e del D.M. 11 febbraio1997, n. 37
Qualora un atto dell’Amministrazione, donde scaturisca o possa scaturire una sanzione, venisse ritenuto errato nei presupposti di fatto o nelle determinazioni di diritto dall’Amministrazione medesima che tale atto ha emanato, essa potrà autonomamente rettificare l’errore, anche annullando integralmente l’atto, col conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi e consequenziali (ad esempio l’iscrizione a ruolo della somma richiesta).
Un tale provvedimento di totale o parziale revoca (per motivi sostanziali) od annullamento (per motivi formali) è detto di secondo grado in quanto interviene su un provvedimento già emesso (di primo grado, appunto) e si definisce “autotutela”.
Supponiamo dunque che un organo di controllo abbia accertato l’omesso rilascio di una ricevuta fiscale da parte di un soggetto che non vi era tenuto, ecco che quest’ultimo potrà, di proprio impulso ed iniziativa, sollecitare l’Amministrazione ad esercitare l’”autotutela”, rappresentando quegli elementi di fatto e di diritto che –a suo giudizio- dovrebbero indurre l’ente procedente a rivedere il provvedimento originario.
La sequenza procedimentale è per solito la seguente: processo verbale di constatazione (pvc) al quale segue un avviso di accertamento (che è l’atto esecutivo avverso il quale proporre in seguito il ricorso).
Sovente accade che durante un controllo un profano possa venire colto da timore o semplicemente non sappia come replicare, ovvero ometta di fornire quella banale informazione che sarebbe in sé bastevole ad evitare la redazione del verbale a suo carico. Dal verbale discende poi l’applicazione della sanzione mediata attraverso l’avviso di accertamento.
Una volta conclusa l’attività di accertamento, prima di impugnare l’atto avanti alle competenti autorità (e comunque badando bene di non fare decorrere i termini per la proposizione del ricorso!), l’allevatore ha sempre la residua ed utile facoltà di chiedere al soggetto che ha emesso il provvedimento di annullarlo o rettificarlo “in autotutela”, facoltà della quale si consiglia di avvalersi.
Ciò naturalmente adducendo tutte quelle esplicazioni in fatto od in diritto che al momento dell’accertamento ha sottaciuto, non sono state rilevate o delle quali non aveva conoscenza. Può altresì indicare all’amministrazione quali siano i motivi che lo hanno determinato a fornire una informazione errata.
A chi va presentata l’istanza di autotutela? Ordinariamente è competente alla disamina dell’istanza lo stesso soggetto che ha emanato l’atto od il provvedimento. Si consiglia di inviare il modello qui in calce, debitamente compilato, sia all’autorità che ha emesso il verbale, sia alla Agenzia delle Entrate (o ad altro ente) quando emetterà l’avviso di accertamento.
Quali sono i termini per presentare l’istanza di autotutela? Da un punto di vista di stretto diritto non vi sono termini prescrizionali o decadenziali, infatti l’istanza potrebbe venire anche presentata una volta che il provvedimento sia ormai consolidato e divenuto definitivo, essendo inutilmente decorsi tutti i termini per impugnarlo amministrativamente e giudizialmente: anche in tale ipotesi l’amministrazione potrebbe procedere all’annullamento od alla rettifica.
Come anticipato, l’istanza non influisce sui termini per impugnare l’atto, la sua presentazione non sospende (né riapre) alcun termine, salvo che l’amministrazione conceda una sospensione.
Da un punto di vista pratico conviene evidentemente presentarla prima di un eventuale ricorso (nella speranza di poterlo evitare), però, si ribadisce, può presentarsi anche dopo l’esaurimento di un ricorso negativo (eccetto che per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria), durante lo svolgimento del ricorso, anche una volta scaduti i termini per proporre un ricorso; certo è che le prospettive di accoglimento variano a seconda del momento della presentazione.
Si suggerisce vivamente dunque di proporla prima di intraprendere un procedimento contenzioso, amministrativo o giurisdizionale che sia, tenendo bene a mente che i (brevi) termini per intraprendere il ricorso non vengono in alcun modo influenzati dalla istanza. Si potrà tuttavia chiedere – ed eventualmente conseguire – una sospensione dei termini (articolo 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564)
Quale è la forma dell’istanza di autotutela? Può essere presentata in carta libera. Va corredata dell’opportuna documentazione a sostegno e va sottoscritta dal richiedente.
Qual è il contenuto minimo necessario dell’istanza di autotutela? Vanno indicati, oltre al destinatario, (1) l’atto del quale l’annullamento è richiesto e (2) i motivi che fanno ritenere l’atto illegittimo in tutto o in parte e di conseguenza revocabile od annullabile in tutto o pro parte.
Nel caso che più di frequente interessa gli allevatori FOI, i motivi di illegittimità inficianti l’atto sono: errori sul presupposto dell’imposta ed errori materiali del contribuente, facilmente riconoscibili dall’Amministrazione.
Qual è il comportamento che l’Amministrazione deve assumere una volta ricevuta l’istanza di annullamento in autotutela?
L’Amministrazione detiene in materia un potere eminentemente discrezionale, ossia il contribuente non può vantare alcun diritto soggettivo di pretendere dall’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela alla stessa conferito. In altri termini, una volta presentata l’istanza non ci si deve attendere che l’Amministrazione, presala in considerazione, fornisca una risposta positiva o negativa che sia (anche se solitamente tale risposta viene fornita), né ci si può dolere della mancata risposta. Per consolidato orientamento della Cassazione, l’istanza di autotutela del contribuente non determina per l’Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di agire nel senso prospettato dal contribuente stesso.
Contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può, quindi, essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Quindi: se non si propone un tempestivo ricorso, non si potranno fare valere in giudizio i profili sostanziali dell’atto e la fondatezza della pretesa tributaria, anche in ipotesi di diniego dell’autotutela.
Fa però d’uopo rammentare una certa corrente giurisprudenziale per cui, qualora l’Amministrazione finanziaria, a fronte della presentazione di un’istanza di autotutela del contribuente, non vi dia accoglimento e, successivamente, il giudice adito accolga il ricorso proposto avverso l’atto (attenzione: avverso l’atto, non contro il diniego di autotutela), l’Amministrazione potrà essere condannata alla rifusione delle spese legali tutte sostenute dal contribuente per la presentazione del ricorso (Cfr. Cass. civ., sez. Trib., 24 ottobre 2011, n. 21963).
__________________________
Indicare l’autorità che ha emanato l’atto
OGGETTO: Richiesta di annullamento o revoca di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 e del D.M. 11 febbraio1997, n. 37.
Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________________
via/piazza___________________________________________ tel._____________________________ email _____________________________ codice fiscale _______________________________________
chiedo
di riesaminare e di procedere all’annullamento od alla revoca dell’atto n. _______ /________ protocollo n. _________
del _________________ notificato il _____________ con il quale si accerta la mancata emissione dello scontrino fiscale per € _____a seguito di p.v. di constatazione redatto dalla ___________ (indicare il reparto: es. Brigata, Tenenza, Compagnia, Gruppo) Guardia di Finanza di ________________(indicare la città in cui il reparto ha sede) in data ___________ in località _________________________ e si irroga la sanzione di € ___________, in quanto lo stesso risulta illegittimo per questi motivi poiché redatto nei confronti di privato non imprenditore che effettuava la vendita occasionale di _______________________ (indicare la tipologia di uccelli che si ponevano in vendita): _______________________________________________________.
rappresento
di essere un allevatore amatoriale di _________ e di essere iscritto con R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori) _______ alla F.O.I.-O.N.L.U.S., riconosciuta con d.P.R. 15 dicembre 1949, n. 1166, che persegue finalità connesse all’ornitologia e che in tale ambito effettuo la selezione di esemplari che si riproducono in cattività.
Nell’attività selettiva è insito l’esubero di esemplari che per caratteristiche fenotipiche ovvero per eccedenza di riproduttori è necessario cedere ad altri allevatori amatoriali od a semplici appassionati. Per cui in maniera del tutto estemporanea, sono dedito alla cessione a titolo oneroso degli uccelli in eccedenza rispetto a quelli impiegati nel processo selettivo.
I corrispettivi riscossi da tale vendita mitigano parte delle spese sostenute per condurre in maniera amatoriale un aviario che necessita di alimentazione adeguata, spese veterinarie, acquisto di idonee attrezzature, acquisto di vaccini e medicinali, acquisto di riproduttori da altri allevatori (necessario per rinsanguare il proprio ceppo o per migliorare le caratteristiche fenotipiche), acquisto di anellini inamovibili necessari per contraddistinguere gli esemplari, spese di energia elettrica necessaria ad illuminare i locali nei periodi invernali/autunnali (spesso per anticipare il fotoperiodo utile a favorire la riproduzione) e per il riscaldamento dei locali di allevamento, spese di viaggio per recarsi presso il luogo in cui viene esercitata la vendita occasionale, costo dello stand per compiere la vendita occasionale, ecc.. Ne consegue che la vendita occasionale da me esercitata non origina mai redditi diversi, in quanto i costi sovrastano i ricavi.
Al riguardo espongo che per circostanze analoghe a quella che mi riguarda, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa – Settore imposte sui redditi e sulle attività produttive – Ufficio Redditi di Capitale e diversi, con prot. n. 954-134786/2011 ha fornito consulenza giuridica in favore di Associazione senza finalità di lucro dedita ad educare e guidare i possessori di animali esotici al rispetto ed alla tutela della fauna selvatica che i propri associati che sono dediti, altresì, alla riproduzioni di tali animali. La citata Direzione ha chiarito che le attività commerciali svolte in maniera occasionale danno luogo a redditi diversi la cui disciplina è contenuta nell’art. 67 del d.P.R. n. 917/86 e che nel caso specifico non trovano applicazione le norme contenute nel titolo II del d.P.R. n. 600/73. Da ciò si evince che non operando in qualità di soggetto passivo I.V.A., ma da privato non imprenditore, non sono obbligato al rilascio di alcun documento fiscale.
dichiaro
di essere consapevole che:
- questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili); Chiedo che codesta Amministrazione, rilevata la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’istanza di autotutela, la facile soluzione della questione, considerata l’entità dell’esposizione economica che potrebbe discendere dall’iscrizione a ruolo della somma richiesta e da ogni ulteriore procedimento d’esecuzione a carico del contribuente, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato.
- in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
Allegati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
delego
(compilare se interessa)
alla presentazione questa richiesta __ signor __ __________________________________________, tipo documento di riconoscimento ________________________, n° _______________________, rilasciato il _____________________ da __________________________________________________ .
Allego la fotocopia del documento di riconoscimento (solo in caso di delega).
Luogo e data ______________________ Firma (leggibile) __________________________________
N.B.: Il funzionario che assume in carico la pratica dovrà procedere al riconoscimento dell’istante e rilasciare allo stesso attestazione di assunzione in carico dell’istanza agli atti dell’Ufficio ricevente.
Si anticipa in questa sede copia del modello predisposto per la difesa di coloro i quali, in ipotesi, dovessero trovarsi destinatari di un verbale col quale venisse contestata l'omessa emissione di scontrino fiscale per la cessione di animali nelle mostre scambio. Evidentemente le medesime argomentazioni (enumerate nel modello) potranno venire spese in sede di controllo, al fine di prevenire l'emissione del verbale. Si rinvia comunque a breve al sito FOI.
SANZIONI NELLE MOSTRE. OMESSO RILASCIO DI SCONTRINO FISCALE. ISTANZA DI AUTOTUTELA.
Richiesta di annullamento o revoca di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 e del D.M. 11 febbraio1997, n. 37
Qualora un atto dell’Amministrazione, donde scaturisca o possa scaturire una sanzione, venisse ritenuto errato nei presupposti di fatto o nelle determinazioni di diritto dall’Amministrazione medesima che tale atto ha emanato, essa potrà autonomamente rettificare l’errore, anche annullando integralmente l’atto, col conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi e consequenziali (ad esempio l’iscrizione a ruolo della somma richiesta).
Un tale provvedimento di totale o parziale revoca (per motivi sostanziali) od annullamento (per motivi formali) è detto di secondo grado in quanto interviene su un provvedimento già emesso (di primo grado, appunto) e si definisce “autotutela”.
Supponiamo dunque che un organo di controllo abbia accertato l’omesso rilascio di una ricevuta fiscale da parte di un soggetto che non vi era tenuto, ecco che quest’ultimo potrà, di proprio impulso ed iniziativa, sollecitare l’Amministrazione ad esercitare l’”autotutela”, rappresentando quegli elementi di fatto e di diritto che –a suo giudizio- dovrebbero indurre l’ente procedente a rivedere il provvedimento originario.
La sequenza procedimentale è per solito la seguente: processo verbale di constatazione (pvc) al quale segue un avviso di accertamento (che è l’atto esecutivo avverso il quale proporre in seguito il ricorso).
Sovente accade che durante un controllo un profano possa venire colto da timore o semplicemente non sappia come replicare, ovvero ometta di fornire quella banale informazione che sarebbe in sé bastevole ad evitare la redazione del verbale a suo carico. Dal verbale discende poi l’applicazione della sanzione mediata attraverso l’avviso di accertamento.
Una volta conclusa l’attività di accertamento, prima di impugnare l’atto avanti alle competenti autorità (e comunque badando bene di non fare decorrere i termini per la proposizione del ricorso!), l’allevatore ha sempre la residua ed utile facoltà di chiedere al soggetto che ha emesso il provvedimento di annullarlo o rettificarlo “in autotutela”, facoltà della quale si consiglia di avvalersi.
Ciò naturalmente adducendo tutte quelle esplicazioni in fatto od in diritto che al momento dell’accertamento ha sottaciuto, non sono state rilevate o delle quali non aveva conoscenza. Può altresì indicare all’amministrazione quali siano i motivi che lo hanno determinato a fornire una informazione errata.
A chi va presentata l’istanza di autotutela? Ordinariamente è competente alla disamina dell’istanza lo stesso soggetto che ha emanato l’atto od il provvedimento. Si consiglia di inviare il modello qui in calce, debitamente compilato, sia all’autorità che ha emesso il verbale, sia alla Agenzia delle Entrate (o ad altro ente) quando emetterà l’avviso di accertamento.
Quali sono i termini per presentare l’istanza di autotutela? Da un punto di vista di stretto diritto non vi sono termini prescrizionali o decadenziali, infatti l’istanza potrebbe venire anche presentata una volta che il provvedimento sia ormai consolidato e divenuto definitivo, essendo inutilmente decorsi tutti i termini per impugnarlo amministrativamente e giudizialmente: anche in tale ipotesi l’amministrazione potrebbe procedere all’annullamento od alla rettifica.
Come anticipato, l’istanza non influisce sui termini per impugnare l’atto, la sua presentazione non sospende (né riapre) alcun termine, salvo che l’amministrazione conceda una sospensione.
Da un punto di vista pratico conviene evidentemente presentarla prima di un eventuale ricorso (nella speranza di poterlo evitare), però, si ribadisce, può presentarsi anche dopo l’esaurimento di un ricorso negativo (eccetto che per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria), durante lo svolgimento del ricorso, anche una volta scaduti i termini per proporre un ricorso; certo è che le prospettive di accoglimento variano a seconda del momento della presentazione.
Si suggerisce vivamente dunque di proporla prima di intraprendere un procedimento contenzioso, amministrativo o giurisdizionale che sia, tenendo bene a mente che i (brevi) termini per intraprendere il ricorso non vengono in alcun modo influenzati dalla istanza. Si potrà tuttavia chiedere – ed eventualmente conseguire – una sospensione dei termini (articolo 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564)
Quale è la forma dell’istanza di autotutela? Può essere presentata in carta libera. Va corredata dell’opportuna documentazione a sostegno e va sottoscritta dal richiedente.
Qual è il contenuto minimo necessario dell’istanza di autotutela? Vanno indicati, oltre al destinatario, (1) l’atto del quale l’annullamento è richiesto e (2) i motivi che fanno ritenere l’atto illegittimo in tutto o in parte e di conseguenza revocabile od annullabile in tutto o pro parte.
Nel caso che più di frequente interessa gli allevatori FOI, i motivi di illegittimità inficianti l’atto sono: errori sul presupposto dell’imposta ed errori materiali del contribuente, facilmente riconoscibili dall’Amministrazione.
Qual è il comportamento che l’Amministrazione deve assumere una volta ricevuta l’istanza di annullamento in autotutela?
L’Amministrazione detiene in materia un potere eminentemente discrezionale, ossia il contribuente non può vantare alcun diritto soggettivo di pretendere dall’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela alla stessa conferito. In altri termini, una volta presentata l’istanza non ci si deve attendere che l’Amministrazione, presala in considerazione, fornisca una risposta positiva o negativa che sia (anche se solitamente tale risposta viene fornita), né ci si può dolere della mancata risposta. Per consolidato orientamento della Cassazione, l’istanza di autotutela del contribuente non determina per l’Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di agire nel senso prospettato dal contribuente stesso.
Contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può, quindi, essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Quindi: se non si propone un tempestivo ricorso, non si potranno fare valere in giudizio i profili sostanziali dell’atto e la fondatezza della pretesa tributaria, anche in ipotesi di diniego dell’autotutela.
Fa però d’uopo rammentare una certa corrente giurisprudenziale per cui, qualora l’Amministrazione finanziaria, a fronte della presentazione di un’istanza di autotutela del contribuente, non vi dia accoglimento e, successivamente, il giudice adito accolga il ricorso proposto avverso l’atto (attenzione: avverso l’atto, non contro il diniego di autotutela), l’Amministrazione potrà essere condannata alla rifusione delle spese legali tutte sostenute dal contribuente per la presentazione del ricorso (Cfr. Cass. civ., sez. Trib., 24 ottobre 2011, n. 21963).
__________________________
Indicare l’autorità che ha emanato l’atto
OGGETTO: Richiesta di annullamento o revoca di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 e del D.M. 11 febbraio1997, n. 37.
Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________________
via/piazza___________________________________________ tel._____________________________ email _____________________________ codice fiscale _______________________________________
chiedo
di riesaminare e di procedere all’annullamento od alla revoca dell’atto n. _______ /________ protocollo n. _________
del _________________ notificato il _____________ con il quale si accerta la mancata emissione dello scontrino fiscale per € _____a seguito di p.v. di constatazione redatto dalla ___________ (indicare il reparto: es. Brigata, Tenenza, Compagnia, Gruppo) Guardia di Finanza di ________________(indicare la città in cui il reparto ha sede) in data ___________ in località _________________________ e si irroga la sanzione di € ___________, in quanto lo stesso risulta illegittimo per questi motivi poiché redatto nei confronti di privato non imprenditore che effettuava la vendita occasionale di _______________________ (indicare la tipologia di uccelli che si ponevano in vendita): _______________________________________________________.
rappresento
di essere un allevatore amatoriale di _________ e di essere iscritto con R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori) _______ alla F.O.I.-O.N.L.U.S., riconosciuta con d.P.R. 15 dicembre 1949, n. 1166, che persegue finalità connesse all’ornitologia e che in tale ambito effettuo la selezione di esemplari che si riproducono in cattività.
Nell’attività selettiva è insito l’esubero di esemplari che per caratteristiche fenotipiche ovvero per eccedenza di riproduttori è necessario cedere ad altri allevatori amatoriali od a semplici appassionati. Per cui in maniera del tutto estemporanea, sono dedito alla cessione a titolo oneroso degli uccelli in eccedenza rispetto a quelli impiegati nel processo selettivo.
I corrispettivi riscossi da tale vendita mitigano parte delle spese sostenute per condurre in maniera amatoriale un aviario che necessita di alimentazione adeguata, spese veterinarie, acquisto di idonee attrezzature, acquisto di vaccini e medicinali, acquisto di riproduttori da altri allevatori (necessario per rinsanguare il proprio ceppo o per migliorare le caratteristiche fenotipiche), acquisto di anellini inamovibili necessari per contraddistinguere gli esemplari, spese di energia elettrica necessaria ad illuminare i locali nei periodi invernali/autunnali (spesso per anticipare il fotoperiodo utile a favorire la riproduzione) e per il riscaldamento dei locali di allevamento, spese di viaggio per recarsi presso il luogo in cui viene esercitata la vendita occasionale, costo dello stand per compiere la vendita occasionale, ecc.. Ne consegue che la vendita occasionale da me esercitata non origina mai redditi diversi, in quanto i costi sovrastano i ricavi.
Al riguardo espongo che per circostanze analoghe a quella che mi riguarda, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa – Settore imposte sui redditi e sulle attività produttive – Ufficio Redditi di Capitale e diversi, con prot. n. 954-134786/2011 ha fornito consulenza giuridica in favore di Associazione senza finalità di lucro dedita ad educare e guidare i possessori di animali esotici al rispetto ed alla tutela della fauna selvatica che i propri associati che sono dediti, altresì, alla riproduzioni di tali animali. La citata Direzione ha chiarito che le attività commerciali svolte in maniera occasionale danno luogo a redditi diversi la cui disciplina è contenuta nell’art. 67 del d.P.R. n. 917/86 e che nel caso specifico non trovano applicazione le norme contenute nel titolo II del d.P.R. n. 600/73. Da ciò si evince che non operando in qualità di soggetto passivo I.V.A., ma da privato non imprenditore, non sono obbligato al rilascio di alcun documento fiscale.
dichiaro
di essere consapevole che:
- questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili); Chiedo che codesta Amministrazione, rilevata la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’istanza di autotutela, la facile soluzione della questione, considerata l’entità dell’esposizione economica che potrebbe discendere dall’iscrizione a ruolo della somma richiesta e da ogni ulteriore procedimento d’esecuzione a carico del contribuente, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato.
- in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
Allegati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
delego
(compilare se interessa)
alla presentazione questa richiesta __ signor __ __________________________________________, tipo documento di riconoscimento ________________________, n° _______________________, rilasciato il _____________________ da __________________________________________________ .
Allego la fotocopia del documento di riconoscimento (solo in caso di delega).
Luogo e data ______________________ Firma (leggibile) __________________________________
N.B.: Il funzionario che assume in carico la pratica dovrà procedere al riconoscimento dell’istante e rilasciare allo stesso attestazione di assunzione in carico dell’istanza agli atti dell’Ufficio ricevente.
massimo riva- Admin
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Età : 58
Località : Lavagna(GE)
Re: Contestata omessa emissione di scontrino fiscale-Avv. Francesco D'Alba
Perfetto!!! Grazie!!!
Ivo Multipass- Senior Mod
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