Allevatori per Passione
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Messaggio Da Cristiano Ferrari Ven Dic 09, 2011 7:33 pm

CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 10-04-1996
REGIONE CAMPANIA" Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'
attività venatoria in Campania" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
CAMPANIA N. 22 del 19 aprile 1996.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 14
Allevamenti privati
1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di
ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami
vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di
tipo intensivo:
a) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di
ripopolamento o alimentare. La Giunta Regionale, con decreto del Presidente,
sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale può autorizzare l'
istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con
esclusione nell' impianto di qualsiasi attività venatoria. Nel caso in cui l'
allevamento sia gestito da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, con
una superficie minima di 150 ettari in zone riconosciute svantaggiate ai fini dell'
agricoltura, con il decreto di concessione, è possibile consentire al titolare ed a
persone dallo stesso incaricate, nel rispetto delle norme della presente legge e della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di
cattività con i mezzi di cui al successivo articolo 20. La concessione è subordinata al
pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000 ed alla
osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'
attività che sarà emanato, con il decreto di concessione, dal Presidente della Giunta
Regionale. La selvaggina prodotta potrà essere venduta previa autorizzazione del
Presidente dell' Amministrazione Provinciale che può esercitare il diritto di
prelazione al prezzo corrente di mercato. L' inosservanza del disciplinare comporta
l' immediata revoca della concessione;
b) Centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo
intensivo. I centri sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, assentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, previa
approvazione del progetto di impianto da parte dell' INFS. I centri sono soggetti ad
una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000. Il mancato pagamento
comporta la revoca della concessione;
c) I Centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale
sono a carattere familiare o industriale:
1) Allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo
alimentare, a carattere familiare. Fanno parte di questa categoria gli allevamenti
che presentano le seguenti caratteristiche:
- cinghiali per un numero complessivo non superiore a 5 capi. Per il conteggio del
numero dei capi non vengono considerati i soggetti nati nell' anno;
- conigli selvatici non più di 70 capi, non vengono considerati i soggetti di età
inferiore a 60 gg;
- fagiani non più di 50 capi;
- lepri non più di 10 capi non considerando nel numero i soggetti fino a tre mesi;
- quaglie non più di 100 capi;
- germano reale non più di 25 capi.
L' autorizzazione viene rilasciata dall' Assessore Regionale competente a persona
nominativamente indicata;
2) Allevamenti a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale.
Rientrano nella suddetta categoria gli allevamenti che prevedono un numero di capi
superiore a quello massimo previsto per gli allevamenti di cui al precedente punto
1. L' autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale previa presentazione da
parte dell' interessato, al Settore Foreste Caccia e Pesca, di istanza corredata della
seguente documentazione:
- titolo di possesso del fondo da utilizzare per l' allevamento con allegato estratto di
mappa;
- dettagliata relazione tecnico - economica;
- grafici delle strutture dell' allevamento da realizzare vistati dall' Ufficio sanitario
competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;
- licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano.
L' autorizzazione di cui al presente punto è soggetta a tassa di concessione
regionale di importo pari alla tassa di cui al comma 1 lett b) del presente articolo.
3) Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica;
A) - La Giunta Regionale, con atto deliberativo, autorizza gli allevamenti di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo
ornamentale ed amatoriale;
B) I permessi ed autorizzazioni di cui al punto precedente vengono rilasciati a
persone nominativamente indicate;
C) Le attività amatoriali di ornicultura e relative alla nidificazione ed all' allevamento
in cattività , nonchè alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente
con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi
e dei fasianidi;
D) Le autorizzazioni di cui al punto C) sono rilasciate dal Presidente dell'
Amministrazione Provinciale competente;
E) I soggetti ottenuti dagli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili
riportanti l' anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'
allevatore;
F) L' allevatore è tenuto, altresì , a denunciare alla Provincia, entro il mese di
dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell' anno
indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre tenuto a compilare
un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell'
allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre
giorni all' Amministrazione Provinciale;
G) In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare i numeri
degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data dell' entrata in vigore
della presente legge;
H) Le Amministrazioni Provinciali istituiranno un registro contenente i dati di ogni
allevatore autorizzato;
I) Le Amministrazioni Provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle
quali potranno essere esposti eclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui
ai commi precedenti.
4) La mancata osservanza delle norme di cui alla presente lett c) comporta le
sanzioni stabilite dal successivo articolo 32 comma 1 lett c) e l' immediata revoca
dell'autorizzazione.
2. Ai titolari dei centri di cui alle lettere a) e b) possono essere concessi contributi fino al 30% della spesa, elevabile al 50% nei territori montani o ad agricoltura svantaggiata, per l' acquisto di riproduttori, attrezzature e per la realizzazione dell' impianto. All' approvazione dei progetti ed alla concessione del contributi provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni. Alla liquidazione del contributo ed al pagamento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale previo accertamento di regolare esecuzione degli stati di avanzamento e dello stato finale effettuato da personale del Settore Foreste Caccia e Pesca regionale, ai sensi della legge regionale 31
ottobre 1978, n. 51.

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Cristiano Ferrari
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